Art. 5.
Forme di cooperazione
Le autorita' di cui all'articolo 1 del presente Accordo, al fine di
dare attuazione all'articolo 4, collaborano in particolare secondo le
seguenti modalita':
a) scambio delle informazioni su:
i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus
operandi, le loro strutture e i loro contatti;
i tipi di stupefacenti, di sostanze psicotrope e i loro
precursori e sostanze dopanti, i luoghi e i metodi di produzione, i
canali e i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di
occultamento, nonche' i metodi di funzionamento dei controlli
antidroga alle frontiere e l'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi
i metodi di addestramento e di utilizzo di unita' cinofile antidroga;
i reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni
terroristiche, il loro modus operandi, le loro strutture, reti e
contatti;
gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il
crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia
criminale e terroristica;
i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale, al
traffico e alla tratta di persone;
i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di
ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;
i reati economici, il riciclaggio e il reimpiego di denaro,
l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni
di provenienza illecita, nonche' le infiltrazioni criminali nelle
societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
la formazione e l'aggiornamento professionale;
b) scambio di' esperienze relativo:
all'applicazione delle rispettive disposizioni normative in
materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti;
alle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni
criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per
lavori pubblici;
c) definizione di misure congiunte di sorveglianza della
frontiera comune;
d) adozione di misure, in conformita' con il rispettivo
ordinamento interno, dirette al contrasto del traffico illecito di
stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne
sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura;
e) cooperazione di Polizia in Centri comuni;
f) rafforzamento della comunicazione, previa valutazione e
verifica degli aspetti tecnici, anche attraverso il possibile scambio
di apparecchiature radio rice-trasmittenti.