Art. 6.
Collaborazione in ambito di formazione ed aggiornamento professionale
Le autorita' competenti delle Parti cooperano in ambito di
formazione ed aggiornamento professionale, in particolare:
a) scambiandosi i piani di studio per la formazione e
l'aggiornamento professionale e valutando la possibilita' di adottare
reciprocamente contenuti didattici;
b) organizzando eventi congiunti di formazione e aggiornamento
professionale;
c) permettendo a rappresentanti dell'altra Parte di partecipare a
esercitazioni e a corsi di aggiornamento professionale.