Art. 6. Collaborazione in ambito di formazione ed aggiornamento professionale Le autorita' competenti delle Parti cooperano in ambito di formazione ed aggiornamento professionale, in particolare: a) scambiandosi i piani di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale e valutando la possibilita' di adottare reciprocamente contenuti didattici; b) organizzando eventi congiunti di formazione e aggiornamento professionale; c) permettendo a rappresentanti dell'altra Parte di partecipare a esercitazioni e a corsi di aggiornamento professionale.