(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
Collaborazione in ambito di formazione ed aggiornamento professionale 
 
  Le  autorita'  competenti  delle  Parti  cooperano  in  ambito   di
formazione ed aggiornamento professionale, in particolare: 
    a)  scambiandosi  i  piani  di  studio  per   la   formazione   e
l'aggiornamento professionale e valutando la possibilita' di adottare
reciprocamente contenuti didattici; 
    b) organizzando eventi congiunti di  formazione  e  aggiornamento
professionale; 
    c) permettendo a rappresentanti dell'altra Parte di partecipare a
esercitazioni e a corsi di aggiornamento professionale.