(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
                       Richieste di assistenza 
 
  1. Nell'ambito del presente Accordo, le autorita'  delle  Parti  si
forniscono reciprocamente assistenza su richiesta. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 in  ordine
alla  designazione  di   punti   di   contatto   per   l'applicazione
dell'Accordo, le istanze di cui al comma 1 del presente articolo e le
corrispondenti risposte  sono  gestite  direttamente  dai  competenti
Uffici centrali nazionali delle Parti. Gli Uffici centrali  nazionali
sono i seguenti: 
    per la Repubblica italiana: 
      il  Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale -  Servizio
cooperazione internazionale di Polizia; 
    per la Repubblica d'Austria: 
      la Direzione generale per la pubblica sicurezza  nel  Ministero
federale dell'interno. 
  3. In casi di urgenza e qualora le richieste riguardino le zone  di
frontiera, le  istanze  e  le  conseguenti  risposte  possono  essere
gestite direttamente anche dalle seguenti autorita': 
    per la Repubblica italiana: 
      le questure e i comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza di Belluno, Bolzano e Udine; 
    per la Repubblica d'Austria: 
      le direzioni regionali di Polizia della Carinzia, di Salisburgo
e del Tirolo. 
  Di tali richieste dirette,  siano  esse  attive  che  passive,  gli
Uffici  centrali  nazionali  delle  Parti  dovranno  essere  comunque
informati  tempestivamente  a   cura   delle   rispettive   autorita'
interessate.