Art. 7.
Richieste di assistenza
1. Nell'ambito del presente Accordo, le autorita' delle Parti si
forniscono reciprocamente assistenza su richiesta.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 in ordine
alla designazione di punti di contatto per l'applicazione
dell'Accordo, le istanze di cui al comma 1 del presente articolo e le
corrispondenti risposte sono gestite direttamente dai competenti
Uffici centrali nazionali delle Parti. Gli Uffici centrali nazionali
sono i seguenti:
per la Repubblica italiana:
il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio
cooperazione internazionale di Polizia;
per la Repubblica d'Austria:
la Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero
federale dell'interno.
3. In casi di urgenza e qualora le richieste riguardino le zone di
frontiera, le istanze e le conseguenti risposte possono essere
gestite direttamente anche dalle seguenti autorita':
per la Repubblica italiana:
le questure e i comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza di Belluno, Bolzano e Udine;
per la Repubblica d'Austria:
le direzioni regionali di Polizia della Carinzia, di Salisburgo
e del Tirolo.
Di tali richieste dirette, siano esse attive che passive, gli
Uffici centrali nazionali delle Parti dovranno essere comunque
informati tempestivamente a cura delle rispettive autorita'
interessate.