(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
                        Rifiuto di assistenza 
 
  1. La richiesta di assistenza puo' essere rifiutata in tutto  o  in
parte se l'autorita' competente della Parte interessata  osserva  che
la sua esecuzione possa compromettere  la  sovranita',  la  sicurezza
interna, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio
Stato, oppure che  sia  in  contrasto  con  la  propria  legislazione
nazionale o con i suoi obblighi internazionali. 
  2. Prima di prendere una decisione sul rifiuto ad una richiesta  di
assistenza, l'autorita' competente investita dell'istanza si consulta
con l'autorita' richiedente al fine di stabilire se  tale  assistenza
puo' essere eventualmente fornita a condizioni diverse rispetto  alla
richiesta originaria.  Qualora  l'autorita'  richiedente  accetti  di
ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, l'autorita' richiesta
dovra' ottemperare a dette condizioni. 
  3. La decisione motivata sul  totale  o  parziale  rifiuto  di  una
richiesta di assistenza  e'  comunicata  per  iscritto  all'autorita'
richiedente.