Art. 8.
Rifiuto di assistenza
1. La richiesta di assistenza puo' essere rifiutata in tutto o in
parte se l'autorita' competente della Parte interessata osserva che
la sua esecuzione possa compromettere la sovranita', la sicurezza
interna, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio
Stato, oppure che sia in contrasto con la propria legislazione
nazionale o con i suoi obblighi internazionali.
2. Prima di prendere una decisione sul rifiuto ad una richiesta di
assistenza, l'autorita' competente investita dell'istanza si consulta
con l'autorita' richiedente al fine di stabilire se tale assistenza
puo' essere eventualmente fornita a condizioni diverse rispetto alla
richiesta originaria. Qualora l'autorita' richiedente accetti di
ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, l'autorita' richiesta
dovra' ottemperare a dette condizioni.
3. La decisione motivata sul totale o parziale rifiuto di una
richiesta di assistenza e' comunicata per iscritto all'autorita'
richiedente.