Art. 8. Rifiuto di assistenza 1. La richiesta di assistenza puo' essere rifiutata in tutto o in parte se l'autorita' competente della Parte interessata osserva che la sua esecuzione possa compromettere la sovranita', la sicurezza interna, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato, oppure che sia in contrasto con la propria legislazione nazionale o con i suoi obblighi internazionali. 2. Prima di prendere una decisione sul rifiuto ad una richiesta di assistenza, l'autorita' competente investita dell'istanza si consulta con l'autorita' richiedente al fine di stabilire se tale assistenza puo' essere eventualmente fornita a condizioni diverse rispetto alla richiesta originaria. Qualora l'autorita' richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, l'autorita' richiesta dovra' ottemperare a dette condizioni. 3. La decisione motivata sul totale o parziale rifiuto di una richiesta di assistenza e' comunicata per iscritto all'autorita' richiedente.