Art. 9.
Esecuzione delle richieste
1. L'autorita' richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la
sollecita e completa esecuzione delle richieste.
2. L'autorita' richiedente sara' informata immediatamente di
qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne
causa un ritardo considerevole.
3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri
dell'autorita' richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata
comunicazione all'autorita' richiedente e ad inoltrare l'istanza
all'autorita' competente.
4. L'autorita' richiesta puo' chiedere tutte le informazioni
necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.
5. L'autorita' richiesta informa al piu' presto l'autorita'
richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.