(Accordo-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
                             Cancelleria 
 
  1.  E'  istituita  una  cancelleria  presso  la  sede  della  corte
d'appello. Essa e' gestita dal cancelliere ed  esercita  le  mansioni
conferitele conformemente allo statuto. Fatte salve le condizioni che
figurano nel presente accordo e  nel  regolamento  di  procedura,  il
registro tenuto dalla cancelleria e' accessibile al pubblico. 
 
  2. Sono istituite sottosezioni della cancelleria  presso  tutte  le
divisioni del tribunale di primo grado. 
 
  3. La cancelleria conserva gli atti  di  tutte  le  cause  proposte
dinanzi al tribunale.  All'atto  dell'archiviazione  la  sottosezione
interessata notifica ogni causa alla cancelleria. 
 
  4. Il tribunale nomina il cancelliere conformemente all'articolo 22
dello statuto e fissa le norme che ne disciplinano le funzioni.