Articolo 12 Comitato amministrativo 1. Il comitato amministrativo e' composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente. La Commissione europea e' rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo in qualita' di osservatore. 2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto. 3. Il comitato amministrativo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rappresentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente accordo o dello statuto. 4. Il comitato amministrativo adotta il proprio regolamento interno. 5. Il comitato amministrativo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.