Articolo 13 Comitato del bilancio 1. Il comitato del bilancio e' composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente. 2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto. 3. Il comitato del bilancio adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri contraenti. Per l'adozione del bilancio e' tuttavia richiesta la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri contraenti. 4. Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno. 5. Il comitato del bilancio designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.