(Accordo-art. 13)
 
                             Articolo 13 
 
                        Comitato del bilancio 
 
  1. Il comitato del bilancio e' composto  da  un  rappresentante  di
ciascuno Stato membro contraente. 
 
  2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto. 
 
  3.  Il  comitato  del  bilancio  adotta  le  proprie  decisioni   a
maggioranza  semplice   dei   rappresentanti   degli   Stati   membri
contraenti. Per l'adozione del  bilancio  e'  tuttavia  richiesta  la
maggioranza dei tre quarti  dei  rappresentanti  degli  Stati  membri
contraenti. 
 
  4. Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno. 
 
  5. Il comitato del bilancio designa tra i suoi membri un presidente
per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.