Articolo 14 Comitato consultivo 1. Il comitato consultivo: a) assiste il comitato amministrativo nella preparazione della nomina dei giudici del tribunale; b) formula proposte per il praesidium di cui all'articolo 15 dello statuto con riguardo agli orientamenti per il quadro di formazione dei giudici di cui all'articolo 19; e c) fornisce pareri al comitato amministrativo concernenti i requisiti in materia di qualifiche di cui all'articolo 48, paragrafo 2. 2. Il comitato consultivo si compone di giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti, dotati del massimo livello di competenza riconosciuto. Essi sono nominati, conformemente alla procedura stabilita dallo statuto, per un periodo di sei anni. Tale mandato e' rinnovabile. 3. La composizione del comitato consultivo assicura un'ampia gamma di competenze pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli Stati membri contraenti. I membri del comitato consultivo sono totalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non sono vincolati da istruzioni. 4. Il comitato consultivo adotta il proprio regolamento interno. 5. Il comitato consultivo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.