Articolo 7 Tribunale di primo grado 1. Il tribunale di primo grado comprende una divisione centrale e divisioni locali e regionali. 2. La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono distribuiti conformemente all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo. 3. Una divisione locale e' istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta, conformemente allo statuto. Uno Stato membro contraente che ospita una divisione locale ne designa la sede. 4. Un'ulteriore divisione locale e' istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta per ogni cento procedimenti relativi a brevetti, per anno civile, che sono stati avviati in tale Stato membro contraente nei tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo. Il numero delle divisioni locali in uno Stato membro contraente non e' superiore a quattro. 5. Una divisione regionale e' istituita per due o piu' Stati membri contraenti su loro richiesta, conformemente allo statuto. Tali Stati membri contraenti designano la sede della divisione in questione. La divisione regionale puo' tenere udienze in piu' luoghi.