(Accordo-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
        Composizione dei collegi del tribunale di primo grado 
 
  1. I collegi del tribunale di primo grado  hanno  una  composizione
multinazionale. Fatto salvo il paragrafo 5 del  presente  articolo  e
l'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), essi  si  riuniscono  in  una
formazione di tre giudici. 
 
  2. I collegi di una divisione locale di uno Stato membro contraente
in  cui,  per  un  periodo  di  tre  anni  consecutivi  precedenti  o
successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo,  sono
stati avviati in media meno  di  cinquanta  procedimenti  relativi  a
brevetti per anno civile, si  riuniscono  in  una  formazione  di  un
giudice qualificato sotto il profilo giuridico avente la cittadinanza
dello Stato membro contraente  che  ospita  la  divisione  locale  in
questione e di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico che
non hanno la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato e
che sono assegnati dal pool di giudici caso  per  caso  conformemente
all'articolo 18, paragrafo 3. 
 
  3. In deroga al paragrafo 2, i collegi di una divisione  locale  in
uno Stato membro contraente nel quale, per un  periodo  di  tre  anni
consecutivi precedenti o successivi alla data di  entrata  in  vigore
del presente accordo, sono stati avviati in media  cinquanta  o  piu'
procedimenti relativi a brevetti per anno civile,  si  riuniscono  in
una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo  giuridico
aventi la cittadinanza dello Stato membro contraente  che  ospita  la
divisione locale in questione e di un giudice  qualificato  sotto  il
profilo giuridico che non  ha  la  cittadinanza  dello  Stato  membro
contraente interessato, assegnato dal pool di  giudici  conformemente
all'articolo 18, paragrafo 3. Detto terzo giudice esercita le proprie
funzioni presso la divisione locale per un  lungo  periodo,  ove  sia
necessario per l'efficiente funzionamento delle divisioni  aventi  un
carico di lavoro elevato. 
 
  4. I collegi di  una  divisione  regionale  si  riuniscono  in  una
formazione di due giudici qualificati  sotto  il  profilo  giuridico,
scelti in un elenco regionale di giudici, che hanno  la  cittadinanza
degli  Stati  membri  contraenti  interessati,  e   di   un   giudice
qualificato sotto il profilo giuridico che  non  ha  la  cittadinanza
degli Stati membri contraenti interessati e che e' assegnato dal pool
di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. 
 
  5. Su richiesta di una delle parti, il collegio  di  una  divisione
locale o regionale chiede al presidente del tribunale di primo  grado
di assegnare dal  pool  di  giudici  conformemente  all'articolo  18,
paragrafo 3,  un  ulteriore  giudice  qualificato  sotto  il  profilo
tecnico con qualifiche  ed  esperienza  nel  settore  tecnologico  in
questione. Inoltre, il collegio di una divisione locale o  regionale,
previa audizione delle  parti,  puo'  presentare  tale  richiesta  di
propria iniziativa, ove lo ritenga opportuno. 
 
  Nei casi in cui tale giudice qualificato sotto il  profilo  tecnico
e' assegnato, nessun  altro  giudice  qualificato  sotto  il  profilo
tecnico puo' essere assegnato a norma dell'articolo 33, paragrafo  3,
lettera a). 
 
  6.  I  collegi  della  divisione  centrale  si  riuniscono  in  una
formazione di due giudici  qualificati  sotto  il  profilo  giuridico
aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di  un
giudice qualificato sotto il profilo tecnico, assegnato dal  pool  di
giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, con qualifiche ed
esperienza nel settore tecnologico in questione. Tuttavia, i  collegi
della divisione  centrale  che  si  occupano  delle  azioni  a  norma
dell'articolo 32, paragrafo 1,  lettera  i),  si  riuniscono  in  una
formazione di tre giudici  qualificati  sotto  il  profilo  giuridico
aventi la nazionalita' di Stati membri contraenti differenti. 
 
  7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 e conformemente  al  regolamento
di procedura, le parti  possono  convenire  che  la  loro  causa  sia
giudicata da un unico giudice qualificato sotto il profilo giuridico. 
 
  8. I collegi del tribunale di primo grado  sono  presieduti  da  un
giudice qualificato sotto il profilo giuridico.