Art. 11. Revisione ed adeguamento delle utilizzazioni 1. Sulla base del bilancio idrico, e comunque del censimento o del quadro conoscitivo generale delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, la Provincia autonoma di Bolzano puo' provvedere, ove necessario, alla revisione di tali utilizzazioni, al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni e in considerazione del potenziale di ottimizzazione degli utilizzi e dell'ordine di priorita' di cui all'art. 13 comma 1, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione. 2. La concessione e l'autorizzazione a derivare acque pubbliche, ovvero il loro rinnovo, sono rilasciati nel rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico e a condizione che non siano pregiudicati il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato dal Piano provinciale di tutela delle acque e che sia garantito il previsto deflusso minimo vitale.