(Allegato-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
            Revisione ed adeguamento delle utilizzazioni 
 
    1. Sulla base del bilancio idrico, e comunque  del  censimento  o
del quadro conoscitivo  generale  delle  utilizzazioni  in  atto  nel
medesimo  corpo  idrico,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano   puo'
provvedere, ove necessario, alla revisione di tali utilizzazioni,  al
fine di  assicurare  l'equilibrio  tra  risorse  e  fabbisogni  e  in
considerazione del potenziale  di  ottimizzazione  degli  utilizzi  e
dell'ordine di priorita' di  cui  all'art.  13  comma  1,  disponendo
prescrizioni  o   limitazioni   temporali   o   quantitative,   senza
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione,
fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione. 
    2. La concessione e l'autorizzazione a derivare acque  pubbliche,
ovvero il loro rinnovo, sono rilasciati nel rispetto  dell'equilibrio
del bilancio idrico e a condizione  che  non  siano  pregiudicati  il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti
per il corso d'acqua interessato  dal  Piano  provinciale  di  tutela
delle acque e che sia garantito il previsto deflusso minimo vitale.