(STATUTO-art. 15)
 
                              Art. 15. 
                        Elezione del rettore 
 
    1. Il rettore e' eletto tra i  professori  ordinari  in  servizio
presso  le  universita'  italiane,  in  possesso   di   un   alto   e
documentabile profilo  scientifico  e  di  una  attestata  competenza
gestionale e che abbiano presentato la loro candidatura  nei  modi  e
nei termini previsti dal regolamento generale di Ateneo, da un  corpo
elettorale formato da tutti i docenti. 
    2. L'elettorato  attivo  spetta  altresi'  al  personale  tecnico
amministrativo con voto ponderato nella  misura  pari  al  venti  per
cento del personale medesimo che abbia esercitato il diritto di voto,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento  generale  di  Ateneo,
nonche'  agli  studenti  che  facciano  parte  del  consiglio   degli
studenti, del senato accademico, del  consiglio  di  amministrazione,
dei consigli di dipartimento e  dei  consigli  delle  scuole  di  cui
all'art. 36, ove costituite. 
    3. La  convocazione  del  corpo  elettorale  per  l'elezione  del
rettore  e'  disposta  dal  decano  o,  in  caso  di  sua  assenza  o
impedimento, dal professore ordinario  che  lo  segue  in  ordine  di
anzianita', secondo le modalita' indicate nel regolamento generale di
Ateneo. 
    4. Il  regolamento  generale  di  Ateneo  disciplina  inoltre  le
modalita'  di  svolgimento  delle  elezioni  in  caso  di  anticipata
cessazione dalla carica del rettore. 
    5. Il rettore e'  eletto  a  maggioranza  assoluta  degli  aventi
diritto, in prima votazione;  in  seconda  votazione  il  rettore  e'
eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei  votanti;  in
terza con la maggioranza assoluta dei votanti.  In  caso  di  mancata
elezione si procedera' con il sistema  del  ballottaggio  tra  i  due
candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero
di voti. 
    6.  Ai  fini  della  validita'  delle  votazioni,  il   personale
tecnico-amministrativo e' ponderato nella misura pari  al  venti  per
cento degli aventi diritto al voto del personale medesimo. 
    7. Nell'ipotesi di candidatura unica, qualora non siano raggiunte
le maggioranze richieste, il decano attiva, secondo  le  forme  e  le
modalita' previste dal regolamento  generale  di  Ateneo,  una  nuova
procedura elettorale con la possibilita' di  presentazione  di  nuove
candidature. 
    8. Il candidato che abbia conseguito la maggioranza prescritta e'
proclamato eletto dal decano e successivamente nominato dal  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed entra in  carica
all'inizio dell'anno accademico. In caso di elezione  conseguente  ad
anticipata cessazione, il rettore assume  la  carica  all'atto  della
nomina e resta in carica fino  al  termine  dell'anno  accademico  di
compimento del sessennio. 
    9. In caso di anticipata cessazione dalla carica del rettore,  le
sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli  atti  di  ordinaria
amministrazione, dal decano fino alla nomina del nuovo rettore. 
    10. Il rettore dura in carica per un unico mandato di  sei  anni,
non rinnovabile. 
    11. Qualora sia eletto un professore  a  tempo  definito,  questi
dovra' optare, all'atto dell'accettazione,  per  il  regime  a  tempo
pieno. 
    12. Il rettore percepisce un'indennita'  di  carica  fissata  dal
consiglio di amministrazione.