(STATUTO-art. 16)
 
                              Art. 16. 
                       Pro rettore e delegati 
 
    1. Il rettore nomina un pro rettore con funzioni vicarie,  scelto
tra i professori ordinari. 
    2. Il pro rettore vicario sostituisce  il  rettore  in  ogni  sua
funzione, in caso di assenza o  di  temporaneo  impedimento.  Il  pro
rettore  vicario  percepisce  un'indennita'  di  carica  fissata  dal
consiglio di amministrazione. 
    3. Il rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, puo'  avvalersi
della collaborazione di un numero massimo  di 10  delegati,  nominati
con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli  ambiti
di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro
operato. 
    4. Ai delegati del rettore puo' essere riconosciuta un'indennita'
fissata dal consiglio di amministrazione, su  proposta  del  rettore,
commisurata agli impegni effettivi  che  l'espletamento  del  mandato
richiede.