Art. 16. Pro rettore e delegati 1. Il rettore nomina un pro rettore con funzioni vicarie, scelto tra i professori ordinari. 2. Il pro rettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il pro rettore vicario percepisce un'indennita' di carica fissata dal consiglio di amministrazione. 3. Il rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' avvalersi della collaborazione di un numero massimo di 10 delegati, nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. 4. Ai delegati del rettore puo' essere riconosciuta un'indennita' fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, commisurata agli impegni effettivi che l'espletamento del mandato richiede.