Art. 17. Il senato accademico 1. Il senato accademico e' costituito: a) dal rettore, che lo presiede; b) da dodici direttori di dipartimento, eletti dall'intero corpo docente sulla base del maggior numero di voti espressi e secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a dodici, tutti i direttori di dipartimento fanno parte del senato accademico; c) da due rappresentanti del personale docente (uno per i professori associati e uno per i ricercatori) eletti per ciascuna delle macro aree scientifico-disciplinari; d) da quattro rappresentanti del personale T/A eletti secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo; e) da quattro rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco, di cui due in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea, uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi laurea magistrale e uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato. 2. Per lo studio e l'approfondimento di specifiche tematiche, il senato accademico puo' avvalersi di apposite commissioni presiedute da un proprio componente, scelto in ragione della sua competenza. Delle commissioni, fermo restando il rispetto del criterio delle qualita' e competenze professionali, possono fare parte anche componenti esterni al senato. Il senato accademico puo' chiedere alle commissioni di formulare pareri o proposte, stabilendo un termine entro cui devono riferire; nelle stesse materie per cui sono state costituite, le commissioni possono, anche su propria iniziativa, presentare proposte al senato accademico. 3. I componenti del senato accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni. Le modalita' di elezione e di rinnovo sono demandate al regolamento generale di Ateneo, che assicura la continuita' della loro partecipazione al senato accademico. 4. I componenti elettivi del senato accademico sono nominati con decreto del rettore. 5. I componenti del senato accademico non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi. 6. Alle riunioni del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il pro rettore, il direttore generale e i presidenti delle scuole. Possono parteciparvi anche il presidente del nucleo di valutazione e il presidente del presidio della qualita'. 7. I componenti del senato accademico che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalita' e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.