(STATUTO-art. 17)
 
                              Art. 17. 
                        Il senato accademico 
 
    1. Il senato accademico e' costituito: 
      a) dal rettore, che lo presiede; 
      b) da dodici  direttori  di  dipartimento,  eletti  dall'intero
corpo docente sulla base  del  maggior  numero  di  voti  espressi  e
secondo le modalita' stabilite dal regolamento  generale  di  Ateneo.
Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore  a  dodici,
tutti i direttori di dipartimento fanno parte del senato accademico; 
      c) da due rappresentanti  del  personale  docente  (uno  per  i
professori associati e uno per i  ricercatori)  eletti  per  ciascuna
delle macro aree scientifico-disciplinari; 
      d) da quattro rappresentanti del personale T/A  eletti  secondo
le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo; 
      e) da quattro rappresentanti degli studenti eletti  dall'intero
corpo studentesco, di cui due in  rappresentanza  degli  iscritti  ai
corsi di laurea, uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi laurea
magistrale e  uno  in  rappresentanza  degli  iscritti  ai  corsi  di
dottorato. 
    2. Per lo studio e l'approfondimento di specifiche tematiche,  il
senato accademico puo' avvalersi di apposite  commissioni  presiedute
da un proprio componente, scelto in  ragione  della  sua  competenza.
Delle commissioni, fermo restando  il  rispetto  del  criterio  delle
qualita'  e  competenze  professionali,  possono  fare  parte   anche
componenti esterni al senato. Il senato accademico puo' chiedere alle
commissioni di formulare pareri o  proposte,  stabilendo  un  termine
entro cui devono riferire; nelle stesse materie per  cui  sono  state
costituite, le commissioni  possono,  anche  su  propria  iniziativa,
presentare proposte al senato accademico. 
    3. I componenti del senato accademico durano in carica  tre  anni
accademici,  ad  eccezione  dei  rappresentanti  degli  studenti  che
vengono rinnovati ogni due  anni.  Le  modalita'  di  elezione  e  di
rinnovo  sono  demandate  al  regolamento  generale  di  Ateneo,  che
assicura  la  continuita'  della  loro   partecipazione   al   senato
accademico. 
    4. I componenti elettivi del senato accademico sono nominati  con
decreto del rettore. 
    5. I componenti del senato accademico non possono essere rieletti
dopo due mandati consecutivi. 
    6. Alle riunioni del senato accademico partecipano, senza diritto
di voto, il pro rettore, il direttore generale e i  presidenti  delle
scuole. Possono  parteciparvi  anche  il  presidente  del  nucleo  di
valutazione e il presidente del presidio della qualita'. 
    7. I componenti del senato accademico che non partecipino,  senza
giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla  carica,
secondo le modalita' e i termini  previsti  dall'apposita  disciplina
dettata dal regolamento generale di Ateneo.