Art. 18. Convocazione e deliberazioni 1. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno sei volte all'anno. 2. Il senato accademico e', altresi', convocato ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. 3. Le sedute del senato accademico sono valide se e' presente la maggioranza dei suoi componenti. 4. Le modalita' di convocazione e di funzionamento dell'organo sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.