(STATUTO-art. 18)
 
                              Art. 18. 
                    Convocazione e deliberazioni 
 
    1. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno sei volte
all'anno. 
    2. Il senato accademico e', altresi', convocato ogni qualvolta il
rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un
terzo dei suoi componenti. 
    3. Le sedute del senato accademico sono valide se e' presente  la
maggioranza dei suoi componenti. 
    4. Le modalita' di convocazione e  di  funzionamento  dell'organo
sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.