Art. 19. Funzioni del senato accademico 1. Il senato accademico svolge in generale funzioni di proposta e consultive in materia didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. In particolare, al senato accademico e' attribuita la competenza di: a) formulare proposte e fornire il parere obbligatorio in merito ai documenti di programmazione di Ateneo, nonche' su ogni altro documento di programmazione strategica concernente lo sviluppo dell'Universita'; b) formulare il parere obbligatorio sul piano dell'offerta formativa; c) formulare al consiglio di amministrazione il parere sulla definizione della missione, dei valori e della visione dell'Ateneo; d) formulare proposte e fornire parere obbligatorio in merito all'attivazione, alla modifica o alla soppressione di sedi, dipartimenti e scuole, di cui all'art. 30, commi 3 e 5; e) designare i componenti del consiglio di amministrazione, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo; f) esprimere parere sui nominativi dei componenti il nucleo di valutazione e il presidio della qualita'; g) designare i docenti chiamati a far parte del collegio di disciplina di cui all'art. 29; h) approvare, previo parere del consiglio di amministrazione, le modifiche allo statuto; i) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento quadro sul funzionamento dei dipartimenti e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, ivi compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole; j) approvare le modifiche al codice etico e decidere, su proposta del rettore, sulle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina; k) esprimere parere obbligatorio sulla contribuzione studentesca e sugli interventi intesi a garantire il diritto allo studio; l) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'; m) proporre al corpo elettorale, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La mozione di sfiducia si considera approvata dal corpo elettorale qualora ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo le forme e le modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo. Ai fini della validita' della votazione e del computo dei voti validi per l'approvazione della mozione di sfiducia, il personale tecnico-amministrativo e' ponderato ai sensi dei commi 2 e 6 del precedente art. 15; n) formulare proposte in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti e al personale ed esprimere pareri in tutte le materie ad esso sottoposte dal rettore; o) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Il senato designa i componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 20. Il relativo procedimento ha avvio con la pubblicazione, secondo le modalita' previste dal regolamento, al fine di dare l'ampia diffusione, di un avviso con indicazione dei requisiti richiesti e l'invito agli interessati di presentare candidature. Candidature possono essere anche segnalate da enti, pubblici o privati, che sostengano le iniziative dell'Universita'. Il senato nomina una commissione composta per almeno la meta' di componenti esperti esterni al senato. La commissione, presieduta dal rettore compila una rosa dei candidati idonei. Il senato, con deliberazione motivata, provvede alla designazione. 3. La designazione da parte del senato accademico dei componenti il consiglio di amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne, nonche' garantendo, per i candidati interni, l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti accademica e tecnico-amministrativa.