(STATUTO-art. 19)
 
                              Art. 19. 
                   Funzioni del senato accademico 
 
    1. Il senato accademico svolge in generale funzioni di proposta e
consultive in  materia  didattica,  di  ricerca  e  di  servizi  agli
studenti. In particolare,  al  senato  accademico  e'  attribuita  la
competenza di: 
      a) formulare proposte  e  fornire  il  parere  obbligatorio  in
merito ai documenti di programmazione  di  Ateneo,  nonche'  su  ogni
altro documento di programmazione strategica concernente lo  sviluppo
dell'Universita'; 
      b) formulare il  parere  obbligatorio  sul  piano  dell'offerta
formativa; 
      c) formulare al consiglio di amministrazione  il  parere  sulla
definizione della missione, dei valori e della visione dell'Ateneo; 
      d) formulare proposte e fornire parere obbligatorio  in  merito
all'attivazione,  alla  modifica  o  alla   soppressione   di   sedi,
dipartimenti e scuole, di cui all'art. 30, commi 3 e 5; 
      e) designare i componenti  del  consiglio  di  amministrazione,
secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo; 
      f) esprimere parere sui nominativi dei componenti il nucleo  di
valutazione e il presidio della qualita'; 
      g) designare i docenti chiamati a far  parte  del  collegio  di
disciplina di cui all'art. 29; 
      h) approvare, previo parere del consiglio  di  amministrazione,
le modifiche allo statuto; 
      i)  approvare,  previo  parere  favorevole  del  consiglio   di
amministrazione, il regolamento generale di  Ateneo,  il  regolamento
quadro sul funzionamento dei dipartimenti e i regolamenti in  materia
di didattica e di ricerca, ivi  compresi  quelli  di  competenza  dei
dipartimenti e delle scuole; 
      j) approvare le  modifiche  al  codice  etico  e  decidere,  su
proposta del rettore, sulle  violazioni  dello  stesso,  qualora  non
ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina; 
      k)   esprimere   parere   obbligatorio   sulla    contribuzione
studentesca e sugli interventi intesi a  garantire  il  diritto  allo
studio; 
      l) esprimere parere obbligatorio  sul  bilancio  di  previsione
annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'; 
      m) proporre al corpo elettorale, a maggioranza  di  almeno  due
terzi dei suoi componenti, una mozione di  sfiducia  al  rettore  non
prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del  suo  mandato.  La
mozione di sfiducia  si  considera  approvata  dal  corpo  elettorale
qualora ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto,
secondo le forme e le modalita' definite nel regolamento generale  di
Ateneo. Ai fini della validita' della votazione  e  del  computo  dei
voti  validi  per  l'approvazione  della  mozione  di  sfiducia,   il
personale tecnico-amministrativo e' ponderato ai sensi dei commi 2  e
6 del precedente art. 15; 
      n) formulare  proposte  in  materia  di  didattica,  ricerca  e
servizi agli studenti e al personale ed esprimere pareri in tutte  le
materie ad esso sottoposte dal rettore; 
      o) esercitare ogni altra attribuzione  che  gli  sia  demandata
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 
    2.  Il   senato   designa   i   componenti   del   consiglio   di
amministrazione di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art.
20. Il relativo procedimento ha avvio con la  pubblicazione,  secondo
le modalita' previste  dal  regolamento,  al  fine  di  dare  l'ampia
diffusione, di un avviso con indicazione dei  requisiti  richiesti  e
l'invito agli  interessati  di  presentare  candidature.  Candidature
possono essere anche segnalate  da  enti,  pubblici  o  privati,  che
sostengano le  iniziative  dell'Universita'.  Il  senato  nomina  una
commissione composta  per  almeno  la  meta'  di  componenti  esperti
esterni al senato. La commissione, presieduta dal rettore compila una
rosa dei candidati idonei. Il  senato,  con  deliberazione  motivata,
provvede alla designazione. 
    3. La designazione da parte del senato accademico dei  componenti
il consiglio di amministrazione avviene nel  rispetto  del  principio
costituzionale delle pari opportunita' tra uomini  e  donne,  nonche'
garantendo, per i candidati interni, l'equilibrio tra le  macro  aree
disciplinari e le componenti accademica e tecnico-amministrativa.