Art. 20. Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto: a) dal rettore che lo presiede; b) da cinque componenti interni all'Ateneo; c) da tre componenti non appartenenti ai ruoli universitari a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico; d) da due rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco. 2. Per i componenti del consiglio di amministrazione, di cui al comma precedente, lettere b) e c), si richiede il possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. In particolare, per i componenti esterni, di cui alla lettera c), la comprovata competenza deve consistere in esperienza professionale qualificata in amministrazioni pubbliche o private rappresentative di importanti realta' istituzionali, culturali, produttive ed economiche e in una riconosciuta alta qualificazione scientifica a livello internazionale. I componenti del consiglio di amministrazione di cui al presente comma, sono designati dal senato accademico secondo le modalita' e procedure di cui all'art. 19, commi 2 e 3. 3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il pro rettore vicario e il direttore generale. 4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni. 5. I consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalita' e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo. 6. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore. 7. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.