(STATUTO-art. 20)
 
                              Art. 20. 
                   Il consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e' composto: 
      a) dal rettore che lo presiede; 
      b) da cinque componenti interni all'Ateneo; 
      c) da tre componenti non appartenenti ai ruoli  universitari  a
decorrere dai tre anni precedenti la  designazione  e  per  tutta  la
durata dell'incarico; 
      d) da due  rappresentanti  degli  studenti  eletti  dall'intero
corpo studentesco. 
    2. Per i componenti del consiglio di amministrazione, di  cui  al
comma precedente, lettere  b)  e  c),  si  richiede  il  possesso  di
comprovata competenza in campo  gestionale  ovvero  di  un'esperienza
professionale di alto livello  con  una  necessaria  attenzione  alla
qualificazione  scientifica  culturale.   In   particolare,   per   i
componenti esterni, di cui alla lettera c), la comprovata  competenza
deve  consistere   in   esperienza   professionale   qualificata   in
amministrazioni pubbliche o  private  rappresentative  di  importanti
realta' istituzionali, culturali, produttive ed economiche e  in  una
riconosciuta    alta    qualificazione    scientifica    a    livello
internazionale. I componenti del consiglio di amministrazione di  cui
al presente comma, sono designati dal senato  accademico  secondo  le
modalita' e procedure di cui all'art. 19, commi 2 e 3. 
    3. Alle riunioni del consiglio  di  amministrazione  partecipano,
senza diritto  di  voto,  il  pro  rettore  vicario  e  il  direttore
generale. 
    4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica
tre anni accademici,  fatta  eccezione  per  i  rappresentanti  degli
studenti che vengono rinnovati ogni due anni. 
    5. I consiglieri che non partecipino, senza giustificato  motivo,
a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le  modalita'
e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento
generale di Ateneo. 
    6. I componenti del consiglio di  amministrazione  sono  nominati
con decreto del rettore. 
    7. I componenti del  consiglio  di  amministrazione  non  possono
essere rieletti dopo due mandati consecutivi.