Art. 22. Funzioni del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; pertanto, e' l'organo che approva i piani di sviluppo scientifici e didattici, garantisce la stabilita' finanziaria e indirizza e verifica, rispetto agli obiettivi programmati, l'effettiva sussistenza delle risorse finanziarie, umane e materiali disponibili. 2. Il consiglio di amministrazione, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni: a) definire, previo parere del senato accademico, la missione, i valori e la visione dell'Ateneo; b) approvare, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, i documenti di programmazione di Ateneo, nonche' ogni altro documento di sviluppo e di programmazione strategica; c) approvare, previo parere obbligatorio del senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo, nonche' il bilancio consuntivo; d) approvare, previo parere obbligatorio del senato accademico, il piano dell'offerta formativa proposto dai dipartimenti o scuole; e) deliberare, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di sedi, dipartimenti, scuole, di cui all'art. 30, commi 3 e 5; f) esprimere parere favorevole sui regolamenti di cui all'art. 19, comma 1, lettera i); g) approvare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nonche' i regolamenti per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali; h) approvare le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato formulate dai dipartimenti; i) approvare i programmi edilizi e i relativi interventi attuativi, nonche' l'acquisto e l'alienazione di beni immobili; j) approvare, previo parere del senato accademico e sentito il consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca; k) approvare, sentito il senato accademico, la partecipazione in societa' di capitali per lo svolgimento di attivita' strumentali al conseguimento delle proprie finalita' istituzionali; l) approvare, sentito il senato accademico, l'adesione ad enti, consorzi ed associazioni comunque denominate che comportino la sottoscrizione di una quota di adesione ad una soglia determinata dal consiglio di amministrazione; m) conferire, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale, secondo le forme e le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo; n) designare, su proposta del rettore, i componenti del collegio dei revisori dei conti; o) irrogare, relativamente ai procedimenti disciplinari di cui all'art. 29, le sanzioni disciplinari al personale docente; p) designare, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, i nominativi dei componenti il nucleo di valutazione e del presidio della qualita'; q) approvare il modello organizzativo del personale tecnico-amministrativo su proposta del direttore generale. 3. Il consiglio di amministrazione, in ordine ai procedimenti disciplinari di cui al precedente comma, lettera n), decide senza la rappresentanza degli studenti. 4. Il consiglio di amministrazione stabilisce la misura e i modi di corresponsione delle indennita' di carica o di partecipazione agli organi accademici. 5. Il consiglio di amministrazione e' competente, altresi', a deliberare su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.