(STATUTO-art. 22)
 
                              Art. 22. 
              Funzioni del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio  di  amministrazione  e'  l'organo  di  indirizzo
strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonche' di
vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; pertanto,
e' l'organo che approva i piani di sviluppo scientifici e  didattici,
garantisce la stabilita' finanziaria e indirizza e verifica, rispetto
agli obiettivi programmati,  l'effettiva  sussistenza  delle  risorse
finanziarie, umane e materiali disponibili. 
    2. Il consiglio di amministrazione, in particolare,  esercita  le
seguenti attribuzioni: 
      a) definire, previo parere del senato accademico, la  missione,
i valori e la visione dell'Ateneo; 
      b) approvare, su proposta  del  rettore  e  previo  parere  del
senato accademico, i documenti di programmazione di  Ateneo,  nonche'
ogni altro documento di sviluppo e di programmazione strategica; 
      c) approvare, previo parere obbligatorio del senato accademico,
il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo, nonche' il
bilancio consuntivo; 
      d) approvare, previo parere obbligatorio del senato accademico,
il piano dell'offerta formativa proposto dai dipartimenti o scuole; 
      e)  deliberare,   previo   parere   obbligatorio   del   senato
accademico, l'attivazione, la modifica o  la  soppressione  di  sedi,
dipartimenti, scuole, di cui all'art. 30, commi 3 e 5; 
      f) esprimere parere favorevole sui regolamenti di cui  all'art.
19, comma 1, lettera i); 
      g) approvare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita',  nonche'  i  regolamenti  per  il  reclutamento  del
personale tecnico-amministrativo  e  per  l'accesso  alle  qualifiche
dirigenziali; 
      h) approvare le proposte di chiamata dei professori di prima  e
seconda fascia e dei ricercatori a tempo  determinato  formulate  dai
dipartimenti; 
      i) approvare  i  programmi  edilizi  e  i  relativi  interventi
attuativi, nonche' l'acquisto e l'alienazione di beni immobili; 
      j) approvare, previo parere del senato accademico e sentito  il
consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi alla contribuzione
studentesca; 
      k) approvare, sentito il senato accademico,  la  partecipazione
in societa' di capitali per lo svolgimento di  attivita'  strumentali
al conseguimento delle proprie finalita' istituzionali; 
      l) approvare, sentito il senato accademico, l'adesione ad enti,
consorzi  ed  associazioni  comunque  denominate  che  comportino  la
sottoscrizione di una quota di adesione ad una soglia determinata dal
consiglio di amministrazione; 
      m) conferire, su proposta del rettore e sentito il  parere  del
senato accademico, l'incarico di direttore generale, secondo le forme
e le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo; 
      n)  designare,  su  proposta  del  rettore,  i  componenti  del
collegio dei revisori dei conti; 
      o) irrogare, relativamente ai procedimenti disciplinari di  cui
all'art. 29, le sanzioni disciplinari al personale docente; 
      p) designare,  su  proposta  del  rettore,  sentito  il  senato
accademico, i nominativi dei componenti il nucleo  di  valutazione  e
del presidio della qualita'; 
      q)   approvare   il   modello   organizzativo   del   personale
tecnico-amministrativo su proposta del direttore generale. 
    3. Il consiglio di amministrazione,  in  ordine  ai  procedimenti
disciplinari di cui al precedente comma, lettera n), decide senza  la
rappresentanza degli studenti. 
    4. Il consiglio di amministrazione stabilisce la misura e i  modi
di corresponsione delle indennita' di carica o di partecipazione agli
organi accademici. 
    5. Il consiglio di amministrazione  e'  competente,  altresi',  a
deliberare su ogni altra materia per la quale  sia  previsto  il  suo
intervento dalle norme dell'ordinamento universitario,  dal  presente
statuto e dal regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.