Art. 23. Il direttore generale 1. Il direttore generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo. 2. Il direttore generale, in particolare: a) coadiuva il rettore e gli organi di Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua competenza, l'attuazione dei relativi programmi e deliberazioni; b) propone al consiglio di amministrazione, tenuto conto dei documenti programmatici e degli obiettivi assegnatogli, un piano di sviluppo e miglioramento della qualita' dei servizi, ne cura l'attuazione, del cui stato riferisce annualmente; c) propone al consiglio di amministrazione lo schema generale dell'organizzazione della struttura tecnico-amministrativa e le politiche premiali e di sviluppo del personale tecnico-amministrativo; d) attribuisce gli incarichi dirigenziali; ne definisce gli obiettivi assegnando risorse umane, finanziarie e strumentali; indirizza, coordina e monitora l'attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici la cui competenza non sia delegata ai dirigenti o riservata dallo statuto ad altri organi; f) adotta le misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilita' e sulla corretta redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 4. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali. 5. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile. 6. Il trattamento economico spettante al direttore generale e' determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.