(STATUTO-art. 23)
 
                              Art. 23. 
                        Il direttore generale 
 
    1. Il  direttore  generale  e'  responsabile,  sulla  base  degli
indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva
gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse  strumentali  e
del personale tecnico-amministrativo. 
    2. Il direttore generale, in particolare: 
      a) coadiuva il rettore e gli organi  di  Ateneo  nell'esercizio
delle  loro  funzioni  e  cura,  per  la  parte  di  sua  competenza,
l'attuazione dei relativi programmi e deliberazioni; 
      b) propone al consiglio di amministrazione,  tenuto  conto  dei
documenti programmatici e degli obiettivi assegnatogli, un  piano  di
sviluppo  e  miglioramento  della  qualita'  dei  servizi,  ne   cura
l'attuazione, del cui stato riferisce annualmente; 
      c) propone al consiglio di amministrazione lo  schema  generale
dell'organizzazione  della  struttura  tecnico-amministrativa  e   le
politiche    premiali     e     di     sviluppo     del     personale
tecnico-amministrativo; 
      d) attribuisce gli incarichi  dirigenziali;  ne  definisce  gli
obiettivi  assegnando  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali;
indirizza, coordina e monitora l'attivita' dei dirigenti,  anche  con
potere sostitutivo in caso di inerzia; 
      e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici  la
cui competenza non  sia  delegata  ai  dirigenti  o  riservata  dallo
statuto ad altri organi; 
      f) adotta  le  misure  necessarie  ad  assicurare  un  adeguato
controllo sulla regolare tenuta della contabilita' e  sulla  corretta
redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 
    3. Il direttore generale partecipa senza  diritto  di  voto  alle
sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 
    4. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di
amministrazione, su proposta  del  rettore,  sentito  il  parere  del
senato  accademico,  a   personalita'   di   elevata   qualificazione
professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni
dirigenziali. 
    5. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto  di
lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore
a quattro anni e rinnovabile. 
    6. Il trattamento economico spettante al  direttore  generale  e'
determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.