Art. 24. Nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione svolge, in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, la funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica e la funzione di verifica dell'attivita' di ricerca, delle attivita' gestionali e tecnico-amministrative, nonche' degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Il nucleo considera altresi' i servizi resi a favore di soggetti esterni. 2. Il nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei benefici, il corretto utilizzo delle risorse, l'efficacia, l'efficienza e la qualita' delle attivita' dell'Ateneo, segnalando altresi' gli eventuali casi di inosservanza del principio di imparzialita'. 3. In particolare, il nucleo di valutazione: a) verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; b) verifica l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti; c) riferisce annualmente agli organi di governo dell'Universita' sui risultati delle attivita' svolte nell'anno precedente dall'Ateneo; d) si raccorda con le strutture preposte alla valutazione del sistema universitario nazionale, predisponendo le periodiche relazioni previste dalla normativa in materia. 4. Il nucleo e' costituito da sette membri di cui uno studente designato dal consiglio degli studenti. I componenti del nucleo permangono in carica per un triennio accademico, fatta eccezione per lo studente, che dura in carica un biennio accademico. I componenti del nucleo sono nominati dal rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, fra soggetti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione di organismi pubblici e privati in prevalenza esterni all'Ateneo, almeno due non appartenenti al mondo accademico. Il coordinatore del nucleo puo' essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.