(STATUTO-art. 25)
 
                              Art. 25. 
                 Il collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti e'  l'organo  di  controllo
sulla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale;
verifica gli atti contabili dell'Ateneo, nonche' i conti preventivi e
consuntivi annuali e predispone la relazione accompagnatoria  di  sua
competenza. 
    2. Il collegio dei revisori  dei  conti  e'  composto  da  cinque
componenti di cui tre effettivi e due supplenti: 
      a) un componente effettivo,  con  funzioni  di  presidente,  e'
scelto dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra
i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; 
      b) un componente effettivo ed uno supplente sono designati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze; 
      c) un componente effettivo ed uno supplente sono designati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    3. Almeno due componenti del  collegio  dei  revisori  dei  conti
devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. 
    4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati
con decreto rettorale; durano in carica tre  anni  e  possono  essere
rinnovati per una sola volta. 
    5. L'incarico non puo' essere conferito  a  personale  dipendente
dell'Universita'.