Art. 25. Il collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo sulla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale; verifica gli atti contabili dell'Ateneo, nonche' i conti preventivi e consuntivi annuali e predispone la relazione accompagnatoria di sua competenza. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti: a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, e' scelto dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Almeno due componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. 4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale; durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. 5. L'incarico non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Universita'.