(STATUTO-art. 26)
 
                              Art. 26. 
                     Il consiglio degli studenti 
 
    1. Il consiglio degli  studenti  e'  l'organo  di  rappresentanza
degli studenti in cui convergono le componenti e trovano  espressione
le esigenze di tutti gli studenti dell'Ateneo. 
    2. Il consiglio degli studenti  svolge  funzioni  consultive  nei
confronti degli  organi  di  governo  dell'Ateneo,  nonche'  funzioni
propositive su materie riguardanti in  modo  esclusivo  o  prevalente
l'interesse degli studenti. In particolare: 
      a) esprime il proprio parere, nel  termine  di  ventuno  giorni
dalla data di ricevimento, in tema di: 
        diritto allo studio, politiche di valorizzazione del merito e
mobilita' internazionale; 
        contribuzione studentesca; 
        proposta di istituzione e disattivazione dei corsi di studio; 
        piani di sviluppo dell'Ateneo; 
        normativa inerente agli studenti; 
      b) formula proposte,  anche  per  l'effettuazione  di  indagini
conoscitive  e  verifiche,  in  merito  alle  materie  di  cui   alla
precedente lettera a) e in merito a: 
        organizzazione delle attivita' didattiche; 
        servizi agli studenti; 
      c) adotta, con  l'approvazione  del  senato  accademico  e  del
consiglio di amministrazione per le parti di  rispettiva  competenza,
le regole generali da applicare nell'Ateneo  per  lo  svolgimento  di
attivita' formative autogestite  dagli  studenti  nei  settori  della
cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero,  nei
limiti della vigente disciplina legislativa. 
    3. Alle proposte del consiglio  degli  studenti,  gli  organi  di
governo sono tenuti a dare risposta  motivata  entro  novanta  giorni
dalla data di presentazione della richiesta. 
    4. Il consiglio degli studenti, costituito da un  massimo  di  35
membri, e' cosi' composto: 
    a) dai rappresentanti degli studenti eletti in senato  accademico
e in consiglio di amministrazione; 
    b) da un rappresentante per ogni dipartimento  o  scuola  con  un
numero di iscritti (esclusi  i  dottorandi)  inferiore  a  2000,  due
rappresentanti se il numero di iscritti e' compreso tra 2000 e  3999,
tre rappresentanti se il numero degli iscritti e' pari o superiore  a
4000. 
    c) da due studenti iscritti ai corsi di dottorato. 
    5. Il mandato dei componenti del consiglio degli studenti  e'  di
due anni accademici rinnovabili per una sola volta. 
    6. Le modalita' di funzionamento  del  consiglio  degli  studenti
sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.