Art. 26. Il consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza degli studenti in cui convergono le componenti e trovano espressione le esigenze di tutti gli studenti dell'Ateneo. 2. Il consiglio degli studenti svolge funzioni consultive nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo, nonche' funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. In particolare: a) esprime il proprio parere, nel termine di ventuno giorni dalla data di ricevimento, in tema di: diritto allo studio, politiche di valorizzazione del merito e mobilita' internazionale; contribuzione studentesca; proposta di istituzione e disattivazione dei corsi di studio; piani di sviluppo dell'Ateneo; normativa inerente agli studenti; b) formula proposte, anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, in merito alle materie di cui alla precedente lettera a) e in merito a: organizzazione delle attivita' didattiche; servizi agli studenti; c) adotta, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le parti di rispettiva competenza, le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento di attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, nei limiti della vigente disciplina legislativa. 3. Alle proposte del consiglio degli studenti, gli organi di governo sono tenuti a dare risposta motivata entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. 4. Il consiglio degli studenti, costituito da un massimo di 35 membri, e' cosi' composto: a) dai rappresentanti degli studenti eletti in senato accademico e in consiglio di amministrazione; b) da un rappresentante per ogni dipartimento o scuola con un numero di iscritti (esclusi i dottorandi) inferiore a 2000, due rappresentanti se il numero di iscritti e' compreso tra 2000 e 3999, tre rappresentanti se il numero degli iscritti e' pari o superiore a 4000. c) da due studenti iscritti ai corsi di dottorato. 5. Il mandato dei componenti del consiglio degli studenti e' di due anni accademici rinnovabili per una sola volta. 6. Le modalita' di funzionamento del consiglio degli studenti sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.