(Allegato 1-art. 17)
                              Art. 17. 
 
           Funzionamento del Consiglio di amministrazione 
 
    1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica
tre  esercizi  e  scadono  alla  data  dell'Assemblea  che   delibera
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della  loro
carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eleggibili
con limite massimo di tre mandati. La cessazione dei consiglieri  per
scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui  il  Consiglio  di
amministrazione e' stato ricostituito. 
    2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa  di  un
componente del Consiglio di amministrazione, gli altri  provvedono  a
sostituirlo tramite cooptazione del soggetto designato dalle  imprese
che  hanno  presentato  la  lista  di  appartenenza  del  consigliere
cessato. La nomina del nuovo consigliere deve essere ratificata dalla
prima Assemblea successiva. Il nuovo consigliere resta in carica fino
a scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione. 
    3. Il Consiglio di amministrazione e' convocato, mediante  invito
scritto, dal Presidente e, in caso di  assenza  od  impedimento,  dal
Vicepresidente tutte le volte in cui vi sia materia  per  deliberare,
oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno  due  consiglieri.  In
tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni  dal
ricevimento della richiesta. 
    4. La convocazione deve essere fatta per  iscritto,  con  lettera
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o  e-mail  cui  deve
seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del  consigliere,  e
deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione.
La convocazione deve pervenire ai  consiglieri  almeno  sette  giorni
prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. 
    5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se  regolarmente
convocate, sono valide quando vi sia la  presenza  della  maggioranza
dei componenti. 
    6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione  possono  tenersi
anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti  i
partecipanti  possano  essere  identificati  e  sia  loro  consentito
seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio
di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova  chi
presiede e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire  la
stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro. 
    7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione  sono  presiedute
dal  Presidente  o,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,   dal
Vicepresidente o  dal  consigliere  all'uopo  nominato  dallo  stesso
Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.  Alle  riunioni  del
Consiglio di amministrazione partecipano i  componenti  del  Collegio
sindacale ed eventualmente,  con  funzioni  consultive,  i  dirigenti
apicali del Consorzio. 
    8. Ogni consigliere ha diritto a un voto. 
    9. Per la validita' delle deliberazioni  e'  necessario  il  voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale
il voto di chi presiede la riunione. 
    10. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno per le funzioni svolte, se deliberato dall'Assemblea. 
    11. Il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione e'
redatto dal Segretario del Consiglio di amministrazione nominato  dal
Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione  del
Consiglio e' sottoscritto da chi lo  presiede  e  dal  Segretario.  I
verbali, sottoscritti ed approvati, sono inseriti in  apposito  libro
che viene conservato presso la sede del Consorzio.