Art. 17. Funzionamento del Consiglio di amministrazione 1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che delibera l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eleggibili con limite massimo di tre mandati. La cessazione dei consiglieri per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione e' stato ricostituito. 2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo tramite cooptazione del soggetto designato dalle imprese che hanno presentato la lista di appartenenza del consigliere cessato. La nomina del nuovo consigliere deve essere ratificata dalla prima Assemblea successiva. Il nuovo consigliere resta in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione. 3. Il Consiglio di amministrazione e' convocato, mediante invito scritto, dal Presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 4. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail cui deve seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del consigliere, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. 5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti. 6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro. 7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale ed eventualmente, con funzioni consultive, i dirigenti apicali del Consorzio. 8. Ogni consigliere ha diritto a un voto. 9. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione. 10. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le funzioni svolte, se deliberato dall'Assemblea. 11. Il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione e' redatto dal Segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e' sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario. I verbali, sottoscritti ed approvati, sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.