(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                       Assemblea straordinaria 
 
    1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita  in  prima
convocazione  quando  i  rappresentanti  dei   consorziati   presenti
rappresentano almeno i due terzi delle  quote  di  partecipazione  al
Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza  dei  due  terzi
dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il
medesimo ordine del giorno, l'assemblea straordinaria puo' deliberare
qualunque  sia  la  percentuale  delle  quote  di  partecipazione  al
Consorzio rappresentate dai partecipanti, e le  deliberazioni  devono
essere prese con la maggioranza dei  due  terzi  dei  voti  presenti,
anche per delega. 
    2. L'assemblea straordinaria delibera: 
    a) sulle modificazioni  da  apportare  al  presente  statuto.  Le
deliberazioni   di   modifica   dello   statuto    sono    sottoposte
all'approvazione  del  Ministro  dell'ambiente,  della   tutela   del
territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico; 
    b) sull'approvazione dei regolamenti consortili e sulle  relative
modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19; 
    c)   sull'eventuale   scioglimento   anticipato   del   Consorzio
nell'ipotesi indicata nel precedente  art.  1,  comma  4.  In  questo
ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23. 
    3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente  art.
10 in materia di assemblea ordinaria.