(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
       Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione 
 
    1. I membri del Consiglio di amministrazione sono sedici  e  sono
eletti dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati nell'ordine: 
    a. categoria dei produttori: cinque amministratori; 
    b. categoria dei trasformatori: cinque amministratori; 
    c. categoria degli autoproduttori: un amministratore; 
    d.   categoria   dei   riciclatori   e    recuperatori:    cinque
amministratori. 
    Qualora una delle categorie di cui all'art. 2 comma 1 lettere  c)
e d) non fosse  partecipata  da  consorziati,  la  stessa  non  sara'
rappresentata. 
    2. All'elezione dei membri del Consiglio  di  amministrazione  si
procede mediante votazione su liste distinte per  ciascuna  categoria
di consorziati. I singoli consorziati votano per  i  candidati  della
lista  della  categoria  cui  appartengono.  Con  il  regolamento  da
adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  19  sono  determinate  le
modalita' ed i sistemi di voto. 
    3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione  partecipano  i
componenti del Collegio sindacale  e,  con  funzioni  consultive,  il
direttore generale del Consorzio, laddove previsto. 
    4. Il Consiglio di amministrazione e'  investito  dei  piu'  ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed  ha
facolta' di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni  per
l'attuazione e il raggiungimento degli  scopi  consortili.  A  titolo
esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione: 
    a.  nomina  fra  i  propri  componenti  il   presidente   ed   il
vicepresidente; 
    b. salvo quanto previsto  all'art.  14,  comma  3,  determina  le
funzioni  ed  assegna  le  deleghe  operative   al   presidente,   al
vicepresidente ed al direttore generale; 
    c. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno; 
    d. conserva il libro dei consorziati e provvede al  suo  costante
aggiornamento; 
    e.  definisce  la  ripartizione  delle   quote   assembleari   in
conformita' alle disposizioni del presente  statuto  e  dell'apposito
regolamento; 
    f.  redige  il  bilancio  preventivo  annuale  ed   il   bilancio
consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I
bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al CONAI; 
    g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art.  2615-bis
del codice civile; 
    i. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del  Consorzio
ed i criteri di finanziamento e determina l'entita'  degli  eventuali
contributi, di cui al precedente art.  6,  comma  2,  lettera  a),  a
carico  dei  consorziati  e  stabilisce  le  modalita'  del  relativo
versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone  e
approva la documentazione da fornire  al  CONAI,  di  accompagnamento
alle eventuali richieste di  adeguamento  del  contributo  ambientale
CONAI di cui al comma 8  dell'art.  224  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
    j. predispone il  piano  specifico  di  prevenzione  previsto  al
precedente  art.  3,  comma  10,  da  sottoporre  all'assemblea   per
l'approvazione; 
    k. adotta  gli  schemi  di  regolamenti  consortili,  e  relative
modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; 
    l. adotta il programma pluriennale ed annuale  di  attivita'  del
Consorzio; 
    m. delibera sulle eventuali proposte di  articolazione  regionale
ed interregionale del Consorzio nonche' sulle proposte di  accordi  e
di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6; 
    n. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni
genere inerenti  l'attivita'  consortile  e  di  quelli  relativi  al
rapporto con il personale dipendente ed ai  rapporti  di  prestazione
d'opera professionale; 
    o. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3; 
    p.  nomina  e  revoca  il  direttore   generale   del   Consorzio
stabilendone il compenso; 
    q.  determina  l'organico  del  personale  del  Consorzio  e   le
modalita' della gestione amministrativa interna; 
    r. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio  verificando
la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando  la  riscossione
delle quote e dei  contributi  dovuti  all'atto  dell'ammissione.  La
delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata
e comunicata al CONAI; 
    s. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei  consorziati
nei confronti del Consorzio e determina  l'irrogazione  di  eventuali
sanzioni e la relativa entita'; 
    t. autorizza  il  presidente  o  il  vicepresidente  a  conferire
procure per singoli atti o categorie di atti; 
    u.  compie  tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione  soltanto  per  quelli
che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano
riservati ad altri organi del Consorzio; 
    v. delibera su atti e  iniziative  opportuni  per  assicurare  il
necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il  CONAI,
gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed  operanti  ai
sensi degli articoli 223 e  224  del  citato  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
    y. delibera sull'esclusione dei consorziati; 
    x. approva le candidature da sottoporre all'assemblea  del  CONAI
per   l'elezione   dei   componenti   del   relativo   Consiglio   di
amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento CONAI; 
    z.  approva  il  testo  dell'allegato   tecnico   relativo   agli
imballaggi in plastica dell'accordo di programma quadro stipulato dal
CONAI  con  l'Associazione  nazionale  comuni  italiani  (ANCI),  con
l'Unione delle province italiane (UPI)  o  con  i  soggetti  o  forme
associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152; 
    aa. approva il testo della convenzione da stipularsi con il CONAI
per  l'attribuzione  del  contributo   ambientale,   quale   prevista
dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152; 
    bb.  propone  all'assemblea  straordinaria  le  modifiche   dello
statuto; 
    5. Il Consiglio di amministrazione puo'  avvalersi  del  supporto
consultivo   delle   associazioni   rappresentative    dei    settori
imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 
    6. Nei  limiti  di  quanto  indicato  al  presente  articolo,  il
Consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  al  presidente  e  al
vicepresidente talune  delle  proprie  attribuzioni,  determinando  i
limiti della delega. Il Consiglio di  amministrazione  puo'  altresi'
affidare al presidente o al vicepresidente o al  direttore  generale,
specifici incarichi. 
    7. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio
e gli altri adempimenti indicati alla lettera f.