(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
           Funzionamento del Consiglio di amministrazione 
 
    1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica
tre  esercizi  e  scadono  alla  data  dell'assemblea  convocata  per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della  loro
carica.  I  componenti  del   Consiglio   di   amministrazione   sono
rieleggibili. La cessazione degli  amministratori  per  scadenza  dei
termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione
e' stato ricostituito. 
    2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa  di  un
componente del Consiglio di amministrazione, gli altri  provvedono  a
sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di  altro  consigliere
in rappresentanza della categoria di appartenenza  del  predecessore,
con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale, al fine di
consentire il rispetto del criterio  di  rappresentativita'  indicato
nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere cosi' nominato  resta
in carica fino alla assemblea successiva. 
    3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare  dalla  carica
la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in  carica  convocano
d'urgenza  l'assemblea  affinche'  provveda  alla  sostituzione   dei
consiglieri cessati.  Se  vengono  a  cessare  tutti  i  consiglieri,
l'assemblea  per  la  ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente
convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza,  anche  da  un  solo
consorziato. 
    4. Il diritto di revoca  dei  consiglieri  spetta  all'assemblea;
tale diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa. 
    5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato  mediante  invito
scritto dal presidente e, in caso  di  assenza  od  impedimento,  dal
vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui  vi  sia
materia per deliberare, oppure  quando  ne  sia  fatta  richiesta  da
almeno sei consiglieri.  In  tale  ultimo  caso  il  Consiglio  viene
convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 
    6. La convocazione deve essere fatta per  iscritto,  con  lettera
raccomandata, posta elettronica certificata, fax  o  e-mail,  e  deve
indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della  riunione.  La
convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni  prima
dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno quattro giorni prima. 
    7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se  regolarmente
convocate, sono valide quando vi sia la  presenza  della  maggioranza
dei componenti. 
    8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia  nella  sede
del  Consorzio  sia  altrove  purche'  in  Italia.  Le  adunanze  del
Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza
o videoconferenza, a condizione  che  tutti  i  partecipanti  possano
essere identificati e sia loro consentito seguire la  discussione  ed
intervenire  in  tempo  reale  alla   trattazione   degli   argomenti
affrontati.   Verificati   questi   requisiti,   il   Consiglio    di
amministrazione si considera tenuto nel luogo in  cui  si  trova  chi
presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve  trovarsi
il segretario, onde consentire la stesura  e  la  sottoscrizione  del
verbale scritto sul libro. 
    9. Per la validita' delle deliberazioni  e'  necessario  il  voto
favorevole della maggioranza dei componenti. 
    10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono  presiedute
dal  presidente  o,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,   dal
vicepresidente o  dal  consigliere  all'uopo  nominato  dallo  stesso
Consiglio in caso di assenza del vicepresidente. 
    11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di  quanto  previsto
al precedente art. 9, comma 2, lettera g). 
    12. Il verbale  della  riunione  del  Consiglio  e'  redatto  dal
segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal  presidente,
che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e'
sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario. 
    13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro  componente  del
Consiglio. 
    14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni
nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in  maniera  imparziale  ed
indipendente.