Art. 15. Collegio sindacale 1. Il Collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i dipendenti dei detti ministeri. Gli altri componenti effettivi e un supplente sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili. Fino a quando non sono stati designati da parte del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico i componenti di loro pertinenza, il Collegio sindacale si considera validamente costituito dai componenti eletti dall'assemblea. 2. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva. 4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'assemblea che lo esercita per giusta causa. 5. Il Collegio sindacale: a. controlla la gestione del Consorzio; b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento; c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo. 6. I sindaci partecipano alle sedute dell'assemblea ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 7. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera g). 8. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito al precedente art. 13, comma 8.