Art. 10. Funzionamento dell'Assemblea ordinaria 1. L'Assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Il luogo di convocazione deve trovarsi in Italia. 2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso la sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web, o pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione. 3. In alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. 4. L'Assemblea e' inoltre convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di consorziati detentori, sulla base della ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, almeno di un quinto di tutte le quote di partecipazione al Consorzio o dal Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni a norma del precedente comma 2. 5. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o di un proprio delegato. Il consorziato puo' farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del consorzio. Non sono ammesse piu' di due deleghe alla stessa persona. Tali limiti non si applicano alle associazioni imprenditoriali di categoria. 6. L'Assemblea e' validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono piu' della meta' delle quote consortili complessivamente sottoscritte ed, in seconda convocazione, quando le quote superino un terzo. 7. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento consortile adottato a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma. 10. L'Assemblea delibera in sede ordinaria con la maggioranza assoluta dei voti presenti, anche per delega, salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata. 11. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal consigliere piu' anziano. 12. La rappresentanza puo' essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio. 13. La rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio. 14. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti disposizioni, si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e del presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del Codice civile.