(STATUTO TIPO-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
               Funzionamento dell'Assemblea ordinaria 
 
    1. L'Assemblea e'  convocata  dal  consiglio  di  amministrazione
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Il luogo  di
convocazione deve trovarsi in Italia. 
    2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso  la
sede del Consorzio, divulgato attraverso  il  relativo  sito  web,  o
pubblicato su tre quotidiani  a  diffusione  nazionale,  di  cui  uno
economico, almeno  quindici  giorni  prima  del  giorno  fissato  per
l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine  del  giorno,  il
luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno  ventiquattro
ore di distanza da tale data, della seconda convocazione. 
    3. In alternativa, la  convocazione  ha  luogo  a  mezzo  lettera
raccomandata  o  posta  elettronica  certificata  o  telefax   almeno
quindici giorni prima dell'adunanza, salvo  il  caso  di  particolare
urgenza in cui deve comunque essere osservato il  termine  minimo  di
cinque giorni. 
    4.  L'Assemblea   e'   inoltre   convocata   dal   consiglio   di
amministrazione quando lo ritenga necessario.  La  convocazione  puo'
essere richiesta, con  l'indicazione  degli  argomenti  da  trattare,
anche da  un  numero  di  consorziati  detentori,  sulla  base  della
ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, almeno di un quinto di
tutte  le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  o  dal  Collegio
sindacale. In tali casi il Consiglio di Amministrazione e'  tenuto  a
procedere alla convocazione dell'Assemblea entro  quindici  giorni  a
norma del precedente comma 2. 
    5. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona  del  legale
rappresentante o di un proprio delegato. Il  consorziato  puo'  farsi
rappresentare  con  delega  scritta,  da  conservarsi  da  parte  del
consorzio. Non sono ammesse piu' di due deleghe alla stessa persona. 
    Tali limiti non si applicano alle associazioni imprenditoriali di
categoria. 
    6. L'Assemblea e' validamente costituita, in prima  convocazione,
quando  i   rappresentanti   delle   imprese   consorziate   presenti
costituiscono   piu'   della    meta'    delle    quote    consortili
complessivamente sottoscritte ed, in seconda convocazione, quando  le
quote superino un terzo. 
    7. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari
alle proprie quote di partecipazione al  Consorzio.  Con  regolamento
consortile adottato a norma del successivo art. 19  sono  determinate
le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto  del  presente
comma. 
    10. L'Assemblea delibera in sede  ordinaria  con  la  maggioranza
assoluta dei voti presenti, anche per delega, salvo  la  possibilita'
di prevedere una maggioranza piu' elevata. 
    11. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio  o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente  ovvero,  in
assenza del Vicepresidente, dal consigliere piu' anziano. 
    12.  La  rappresentanza  puo'  essere   conferita   per   singole
assemblee, con effetto anche per la  convocazione  successiva  o  per
quelle  convocate  durante  un  periodo  espressamente  indicato  dal
consorziato nella delega, comunque  non  superiore  a  tre  anni.  In
mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita  per
la singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della  delega,  che
deve essere comunicata per iscritto dal delegante al  delegato  e  al
Consorzio. 
    13.  La   rappresentanza   non   puo'   essere   conferita   agli
amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio. 
    14. Per quanto non espressamente  disciplinato  dalle  precedenti
disposizioni, si applicano alle  assemblee,  compatibilmente  con  la
natura del Consorzio e del presente statuto, le disposizioni  di  cui
agli articoli 2363 e seguenti del Codice civile.