(STATUTO TIPO-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                       Assemblea straordinaria 
 
    1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita, in  prima
Convocazione,  quando  i  rappresentanti  dei  consorziati   presenti
rappresentano almeno i due terzi delle  quote  di  partecipazione  al
Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza  dei  due  terzi
dei voti  presenti,  anche  per  delega,  salvo  la  possibilita'  di
prevedere una maggioranza piu' elevata. In seconda convocazione e con
il  medesimo  ordine  del  giorno,  l'assemblea  straordinaria   puo'
deliberare con  la  presenza  di  almeno  la  meta'  delle  quote  di
partecipazione assegnate dal Consorzio,  e  le  deliberazioni  devono
essere prese con la maggioranza dei voti presenti, anche per  delega,
salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata. 
    2. L'assemblea straordinaria delibera: 
    a) sulle modificazioni  da  apportare  al  presente  statuto.  Le
deliberazioni   di   modifica   dello   statuto    sono    sottoposte
all'approvazione  del  Ministro  dell'ambiente,  della   tutela   del
territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico; 
    b) sull'approvazione dei regolamenti consortili e sulle  relative
modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19; 
    c)   sull'eventuale   scioglimento   anticipato   del   Consorzio
nell'ipotesi indicata nel precedente  art.  1,  comma  4.  In  questo
ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23. 
    3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente  art.
10 in materia di assemblea ordinaria.