Art. 11. Assemblea straordinaria 1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita, in prima Convocazione, quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega, salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'assemblea straordinaria puo' deliberare con la presenza di almeno la meta' delle quote di partecipazione assegnate dal Consorzio, e le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega, salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata. 2. L'assemblea straordinaria delibera: a) sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico; b) sull'approvazione dei regolamenti consortili e sulle relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19; c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente art. 1, comma 4. In questo ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23. 3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente art. 10 in materia di assemblea ordinaria.