(STATUTO TIPO-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
       Composizione e funzioni del consiglio d'amministrazione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione  si  compone  di  16  (sedici)
membri, salvo quanto previsto al comma 2. I membri del  consiglio  di
amministrazione sono eletti  dall'assemblea,  in  rappresentanza  dei
consorziati, secondo la seguente ripartizione: 
    a) 5 (cinque) componenti in rappresentanza  della  categoria  dei
Produttori (art. 2, comma 1, lett. a) dello statuto); 
    b) 5 (cinque) componenti in rappresentanza  della  categoria  dei
Trasformatori (art. 2, comma 1, lett. b) dello statuto); 
    c) 5 (cinque) componenti in rappresentanza  della  categoria  dei
Recuperatori e/o  Riciclatori  (art.  2,  comma  1,  lett.  c)  dello
statuto), di cui quattro consiglieri vengono eletti in rappresentanza
delle  imprese  rientranti  nella  sottocategoria  "Riciclatori   e/o
Recuperatori lettera m" ed un  consigliere  in  rappresentanza  delle
imprese rientranti nella sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori
lettere l), n), o)"; 
    d) 1 (uno) componente in  rappresentanza  della  categoria  degli
Utilizzatori (art. 2, comma 2, dello statuto), se presenti. 
    2. Il  Consiglio  si  intende  validamente  costituito  anche  in
assenza della nomina del componente riferibile alla  categoria  degli
utilizzatori e/o in assenza della nomina  del  componente  riferibile
alle  imprese  appartenenti  alla  sottocategoria  "Riciclatori   e/o
Recuperatori lettere l), n), o)". 
    3. Deve essere garantita l'eguaglianza del numero dei consiglieri
in rappresentanza dei Riciclatori e/o  Recuperatori  con  quello  dei
«produttori di materie prime di imballaggio».  Resta  inteso  che  ai
Produttori,  come  sopra  definiti,  spettano  in  ogni  caso  cinque
consiglieri di amministrazione, anche qualora - per qualsiasi  motivo
- non venga eletto il consigliere  in  rappresentanza  delle  imprese
appartenenti  alla  sottocategoria  "Riciclatori   e/o   Recuperatori
lettere l), n), o)". 
    4. All'elezione dei membri del consiglio  di  amministrazione  si
procede mediante votazione su liste distinte per  ciascuna  categoria
e/o sottocategoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i
candidati  della  lista  della  categoria  e/o   sottocategoria   cui
appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del  successivo
art. 19 sono determinate le modalita' ed i sistemi di voto. 
    5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione  partecipano  i
componenti del collegio sindacale  e,  con  funzioni  consultive,  il
direttore generale del Consorzio, laddove previsto. 
    6. Il consiglio di amministrazione e'  investito  dei  piu'  ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed  ha
facolta' di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni  per
l'attuazione e il raggiungimento degli  scopi  consortili.  A  titolo
esemplificativo e non esaustivo il consiglio di amministrazione: 
    a.  nomina  fra  i  propri  componenti  il   Presidente   ed   il
Vicepresidente; 
    b. salvo quanto previsto  all'art.  14,  comma  3,  determina  le
funzioni  ed  assegna  le  deleghe  operative   al   Presidente,   al
Vicepresidente ed al direttore generale; 
    c. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno; 
    d. conserva il libro dei consorziati e provvede al  suo  costante
aggiornamento; 
    e.  definisce  la  ripartizione  delle   quote   assembleari   in
conformita' alle disposizioni del presente  statuto  e  dell'apposito
regolamento; 
    f.  redige  il  bilancio  preventivo  annuale  ed   il   bilancio
consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I
bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al CONAI; 
    g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art.  2615-bis
cod. civ.; 
    h. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del  Consorzio
ed i criteri di finanziamento e determina l'entita'  degli  eventuali
contributi, di cui al precedente art.  6,  comma  2,  lettera  a),  a
carico  dei  consorziati  e  stabilisce  le  modalita'  del  relativo
versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone  e
approva la documentazione da fornire  al  CONAI,  di  accompagnamento
alle eventuali richieste di  adeguamento  del  contributo  ambientale
CONAI di cui al comma 8  dell'art.  224  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
    i. predispone il  piano  specifico  di  prevenzione  previsto  al
precedente  art.  3,  comma  9,  da  sottoporre   all'assemblea   per
l'approvazione; 
    j. predispone gli schemi di regolamenti  consortili,  e  relative
modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; 
    k. adotta il programma pluriennale ed annuale  di  attivita'  del
Consorzio; 
    l. delibera sulle eventuali proposte di  articolazione  regionale
ed interregionale del Consorzio nonche' sulle proposte di  accordi  e
di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6; 
    m. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni
genere inerenti  l'attivita'  consortile  e  di  quelli  relativi  al
rapporto con il personale dipendente ed ai  rapporti  di  prestazione
d'opera professionale; 
    n. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3; 
    o.  nomina  e  revoca  il  direttore   generale   del   Consorzio
stabilendone il compenso; 
    p.  determina  l'organico  del  personale  del  Consorzio  e   le
modalita' della gestione amministrativa interna; 
    q. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio  verificando
la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando  la  riscossione
delle quote e dei  contributi  dovuti  all'atto  dell'ammissione.  La
delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata
e comunicata al CONAI; 
    r. definisce le modalita' secondo cui i consorziati effettuano il
ritiro  ed  il  riciclo  dei  rifiuti  di  imballaggio  al  fine  del
raggiungimento  degli  obiettivi  di  riciclo  previsti   dal   piano
specifico di  prevenzione,  nonche'  vigila  sull'esatto  adempimento
degli  obblighi  dei  consorziati  nei  confronti  del  Consorzio   e
determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entita'; 
    s. autorizza  il  Presidente  o  il  Vicepresidente  a  conferire
procure per singoli atti o categorie di atti; 
    t.  compie  tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione  soltanto  per  quelli
che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano
riservati ad altri organi del Consorzio; 
    u. delibera su atti e  iniziative  opportuni  per  assicurare  il
necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il  CONAI,
gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed  operanti  ai
sensi degli articoli 223 e  224  del  citato  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
    v. delibera sull'esclusione dei consorziati; 
    w. approva le candidature da sottoporre all'assemblea  del  CONAI
per   l'elezione   dei   componenti   del   relativo   consiglio   di
amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento CONAI; 
    x.  approva  il  testo  dell'allegato   tecnico   relativo   agli
imballaggi a base di fibra di  cellulosa  dell'accordo  di  programma
quadro  stipulato  dal  CONAI  con  l'Associazione  nazionale  comuni
italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o  con  i
soggetti o forme associative previsti dall'art.  224,  comma  5,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    y. approva il testo della convenzione da stipularsi con il  CONAI
per  l'attribuzione  del  contributo   ambientale,   quale   prevista
dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152; 
    z. propone all'assemblea straordinaria le modifiche dello statuto
e del regolamento. 
    7. Il consiglio di amministrazione puo'  avvalersi  del  supporto
consultivo   delle   associazioni   rappresentative    dei    settori
imprenditoriali di riferimento dei consorziati, nonche' delegare alle
medesime associazioni lo svolgimento di determinate attivita'. 
    8. Nei  limiti  di  quanto  indicato  al  presente  articolo,  il
consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  al  Presidente  e  al
Vicepresidente talune  delle  proprie  attribuzioni,  determinando  i
limiti della delega. Il consiglio di  amministrazione  puo'  altresi'
affidare al Presidente o al Vicepresidente o al  direttore  generale,
specifici incarichi. 
    9. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio
e gli altri adempimenti indicati alla lettera f.