Art. 12. Composizione e funzioni del consiglio d'amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione si compone di 16 (sedici) membri, salvo quanto previsto al comma 2. I membri del consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati, secondo la seguente ripartizione: a) 5 (cinque) componenti in rappresentanza della categoria dei Produttori (art. 2, comma 1, lett. a) dello statuto); b) 5 (cinque) componenti in rappresentanza della categoria dei Trasformatori (art. 2, comma 1, lett. b) dello statuto); c) 5 (cinque) componenti in rappresentanza della categoria dei Recuperatori e/o Riciclatori (art. 2, comma 1, lett. c) dello statuto), di cui quattro consiglieri vengono eletti in rappresentanza delle imprese rientranti nella sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettera m" ed un consigliere in rappresentanza delle imprese rientranti nella sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l), n), o)"; d) 1 (uno) componente in rappresentanza della categoria degli Utilizzatori (art. 2, comma 2, dello statuto), se presenti. 2. Il Consiglio si intende validamente costituito anche in assenza della nomina del componente riferibile alla categoria degli utilizzatori e/o in assenza della nomina del componente riferibile alle imprese appartenenti alla sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l), n), o)". 3. Deve essere garantita l'eguaglianza del numero dei consiglieri in rappresentanza dei Riciclatori e/o Recuperatori con quello dei «produttori di materie prime di imballaggio». Resta inteso che ai Produttori, come sopra definiti, spettano in ogni caso cinque consiglieri di amministrazione, anche qualora - per qualsiasi motivo - non venga eletto il consigliere in rappresentanza delle imprese appartenenti alla sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l), n), o)". 4. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria e/o sottocategoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria e/o sottocategoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalita' ed i sistemi di voto. 5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano i componenti del collegio sindacale e, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio, laddove previsto. 6. Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il consiglio di amministrazione: a. nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente; b. salvo quanto previsto all'art. 14, comma 3, determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al direttore generale; c. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno; d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento; e. definisce la ripartizione delle quote assembleari in conformita' alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento; f. redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al CONAI; g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis cod. civ.; h. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entita' degli eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera a), a carico dei consorziati e stabilisce le modalita' del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone e approva la documentazione da fornire al CONAI, di accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale CONAI di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; i. predispone il piano specifico di prevenzione previsto al precedente art. 3, comma 9, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; j. predispone gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; k. adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita' del Consorzio; l. delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale ed interregionale del Consorzio nonche' sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6; m. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale; n. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3; o. nomina e revoca il direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso; p. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalita' della gestione amministrativa interna; q. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata al CONAI; r. definisce le modalita' secondo cui i consorziati effettuano il ritiro ed il riciclo dei rifiuti di imballaggio al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclo previsti dal piano specifico di prevenzione, nonche' vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entita'; s. autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti; t. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio; u. delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 224 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; v. delibera sull'esclusione dei consorziati; w. approva le candidature da sottoporre all'assemblea del CONAI per l'elezione dei componenti del relativo consiglio di amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento CONAI; x. approva il testo dell'allegato tecnico relativo agli imballaggi a base di fibra di cellulosa dell'accordo di programma quadro stipulato dal CONAI con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con i soggetti o forme associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; y. approva il testo della convenzione da stipularsi con il CONAI per l'attribuzione del contributo ambientale, quale prevista dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; z. propone all'assemblea straordinaria le modifiche dello statuto e del regolamento. 7. Il consiglio di amministrazione puo' avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati, nonche' delegare alle medesime associazioni lo svolgimento di determinate attivita'. 8. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il consiglio di amministrazione puo' delegare al Presidente e al Vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il consiglio di amministrazione puo' altresi' affidare al Presidente o al Vicepresidente o al direttore generale, specifici incarichi. 9. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati alla lettera f.