(STATUTO TIPO-art. 14)
 
                               Art. 14 
 
                     Presidente e Vicepresidente 
 
    1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati
dal consiglio di amministrazione  fra  i  propri  componenti  secondo
l'ordine delle categorie di cui all'art. 12, comma 1,  lettere  a)  e
b), e  durano  in  carica  fino  alla  cessazione  del  consiglio  di
amministrazione che li ha nominati. 
    2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla  carica,  il
nuovo Presidente e' scelto tra gli amministratori eletti nella  quota
riservata alla sua stessa categoria.  Il  nuovo  Presidente  dura  in
carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore. 
    3. Spetta al Presidente: 
    a. la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi
ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze  innanzi
ad   ogni   autorita'   giurisdizionale,    anche    arbitrale,    ed
amministrativa; 
    b. la firma consortile; 
    c. la presidenza delle riunioni del consiglio di  amministrazione
e dell'assemblea; 
    d. la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le  pubbliche
amministrazioni; 
    e. l'attuazione alle  deliberazioni  adottate  dal  consiglio  di
amministrazione; 
    f. la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei  documenti
ed, in particolare, dei verbali delle adunanze dell'assemblea  e  del
consiglio di amministrazione; 
    g. accertare che si  operi  in  conformita'  agli  interessi  del
Consorzio; 
    h.   conferire,   previa   autorizzazione   del   consiglio    di
amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti. 
    4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di
convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il Presidente  o
altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti
piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica  del
consiglio di amministrazione alla prima riunione utile. 
    5. In caso di  assenza  dichiarata  od  impedimento  le  funzioni
attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente. 
    6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti  dal
consiglio di amministrazione.