(STATUTO TIPO-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
          Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria 
 
    1.  Ogni  consorziato  ha  diritto   ad   un   numero   di   voti
nell'assemblea pari al numero delle proprie quote  di  partecipazione
al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati  in
regola  con  l'adempimento  degli  obblighi  consortili  previsti  al
precedente art. 7. 
    2. L'Assemblea ordinaria: 
    a) elegge i componenti del consiglio di amministrazione; 
    b) elegge tre componenti effettivi e tre  supplenti,  nonche'  il
Presidente,  del  collegio  sindacale  ed,  occorrendo,  ratifica  le
designazioni di cui all'art. 15, comma 1; 
    c) delibera l'affidamento dell'incarico  della  revisione  legale
dei conti al collegio sindacale o ad una societa'  di  revisione,  ai
sensi del successivo art. 16; 
    d) approva  il  bilancio  preventivo  annuale,  accompagnato  dai
documenti previsti al successivo art. 18,  comma  4,  e  il  bilancio
consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al  successivo
art. 18, comma 6; 
    e) approva  i  programmi  di  attivita'  e  di  investimento  del
Consorzio; 
    f) determina il valore unitario delle quote di partecipazione  al
Consorzio; 
    g) delibera circa l'eventuale assegnazione  di  un'indennita'  di
carica al Presidente ed al  Vicepresidente,  dell'emolumento  annuale
e/o  dell'indennita'  di  seduta  ai  componenti  del  consiglio   di
amministrazione e del collegio sindacale; 
    h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla  gestione
del Consorzio riservati alla sua competenza dal  presente  statuto  o
dalla legge e su quelli sottoposti al  suo  esame  dal  consiglio  di
amministrazione; 
    i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto  al  precedente
art. 6, comma 2, lettera a), per  il  perseguimento  delle  finalita'
statutarie; 
    j) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma
specifico  di  prevenzione  e  di  gestione,  nonche'   i   risultati
conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di  imballaggi,  di
cui all'art. 3, comma 10; 
    k) delibera ogni  opportuno  provvedimento  in  merito  ai  mezzi
finanziari menzionati al precedente art. 6.