(Statuto-art. 13)
                               Art. 13 
            Senato Accademico: composizione e competenze 
 
  13.1. Il Senato Accademico e' composto dal Rettore che lo  presiede
e dai Presidi di Facolta'. Dura in carica tre  anni  e  i  componenti
possono essere rinnovati una  sola  volta.  Alle  sedute  del  Senato
Accademico partecipa, con diritto di voto  consultivo,  il  Direttore
Generale dell'Universita' con funzioni  di  Segretario  dello  stesso
Senato. 
  13.2. Il Senato Accademico adotta un proprio Regolamento interno di
funzionamento. 
  In  particolare  esercita  tutte  le  attribuzioni  in  materia  di
coordinamento ed impulso scientifico e didattico. Inoltre, compete al
Senato Accademico: 
      a.  approvare  il  Regolamento  didattico  di   Ateneo   previa
acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 
      b. formulare proposte  ed  esprimere  pareri  al  Consiglio  di
Amministrazione  sui  programmi  di  sviluppo  dei  Corsi  di  studio
dell'Universita', sugli indirizzi dell'attivita'  di  ricerca  e  sui
criteri di ammissione degli studenti, di concerto con i  Consigli  di
Facolta' Dipartimentali; 
      c.  adottare  nei  confronti  degli  studenti  i  provvedimenti
disciplinari piu' gravi della censura.