(Convenzione-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                        Definizioni generali 
 
    1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione: 
      (a) il  termine  "Italia"  designa  la  Repubblica  italiana  e
comprende qualsiasi zona situata al di fuori  del  mare  territoriale
che e' considerata come zona all'interno  della  quale  l'Italia,  in
conformita'  con  la  propria   legislazione   e   con   il   diritto
internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per  quanto  concerne
l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del  fondo  e
del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; 
      (b) il termine "Romania" designa il  territorio  statale  della
Romania,  ivi  compreso  il  mare  territoriale  e  lo  spazio  aereo
sovrastante, sul quale la Romania  esercita  la  propria  sovranita',
nonche' la zona adiacente, la  piattaforma  continentale  e  la  zona
economica esclusiva sulle quali la Romania esercita diritti sovrani e
giurisdizione, in conformita' con la propria legislazione  e  con  le
norme e i principi del diritto internazionale; 
      (c) le espressioni "uno  Stato  contraente"  e  "l'altro  Stato
contraente" designano, come  il  contesto  richiede,  l'Italia  o  la
Romania; 
      (d) il termine  "persona"  comprende  le  persone  fisiche,  le
societa' e ogni altra associazione di persone; 
      (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi  ente  che  e'  considerato  persona  giuridica   ai   fini
dell'imposizione; 
      (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato  contraente"  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente  di  uno  Stato  contraente  e  un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
      (g)  per  "traffico  internazionale"   si   intende   qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo  di  una  nave  o  di  un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione  effettiva
e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in  cui  la
nave o l'aeromobile siano  utilizzati  esclusivamente  tra  localita'
situate nell'altro Stato contraente; 
      (h) l'espressione "autorita' competente" designa: 
        (i) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze; 
        (ii) in Romania, il Ministero della finanza pubblica; 
      (i) il termine "nazionali" designa: 
        (i) le  persone  fisiche  che  hanno  la  nazionalita'  o  la
cittadinanza di uno Stato contraente; e 
        (ii) le persone giuridiche,  le  societa'  di  persone  e  le
associazioni costituite in conformita' con la legislazione in  vigore
in detto Stato contraente. 
    2. Per l'applicazione delle  disposizioni  della  Convenzione  in
qualunque momento da parte di uno Stato  contraente,  le  espressioni
ivi non definite hanno, a meno  che  il  contesto  non  richieda  una
diversa interpretazione, il significato che a esse e'  attribuito  in
quel momento dalla legislazione di  detto  Stato  relativamente  alle
imposte cui la Convenzione si applica,  prevalendo  ogni  significato
attribuito  dalle  leggi  fiscali  applicabili  di  detto  Stato  sul
significato dato al termine  nell'ambito  di  altre  leggi  di  detto
Stato.