(Convenzione-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                              Residenti 
 
    1. Ai fini della presente Convenzione,  l'espressione  "residente
di uno Stato contraente" designa ogni persona che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata a imposta  a  motivo
del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,  della  sede  della  sua
direzione o di ogni altro criterio di  natura  analoga,  e  comprende
anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o amministrativa o
ente locale o  unita'  territoriale  amministrativa.  Tuttavia,  tale
espressione non comprende le persone che sono assoggettate a  imposta
in detto Stato contraente soltanto per il reddito che  esse  ricavano
da fonti situate in detto Stato. 
    2. Quando, in base alle disposizioni del  comma  1,  una  persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
      (a) detta persona e' considerata  residente  solo  dello  Stato
contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone
di un'abitazione permanente in  entrambi  gli  Stati  contraenti,  e'
considerata residente solo dello Stato contraente nel  quale  le  sue
relazioni personali ed economiche sono  piu'  strette  (centro  degli
interessi vitali); 
      (b) se non si puo' determinare lo Stato  contraente  nel  quale
detta persona ha il  centro  dei  suoi  interessi  vitali,  o  se  la
medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati,  essa
e'  considerata  residente  solo  dello  Stato   in   cui   soggiorna
abitualmente; 
      (c) se detta persona soggiorna  abitualmente  in  entrambi  gli
Stati contraenti, ovvero non  soggiorna  abitualmente  in  alcuno  di
essi, essa e' considerata residente solo dello Stato del quale ha  la
nazionalita'; 
      (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli  Stati,
o se  non  ha  la  nazionalita'  di  alcuno  di  essi,  le  autorita'
competenti degli Stati contraenti risolvono la  questione  di  comune
accordo. 
    3. Quando, in base alle disposizioni del  comma  1,  una  persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno
del loro meglio per risolvere la  questione  di  comune  accordo  con
particolare riguardo alla sede  della  sua  direzione  effettiva.  In
mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a  rivendicare
alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.