(Convenzione-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                       Stabile organizzazione 
 
    1. Ai fini della  presente  Convenzione,  l'espressione  "stabile
organizzazione" designa una sede fissa  di  affari  per  mezzo  della
quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
    2.   L'espressione   "stabile   organizzazione"   comprende    in
particolare: 
      (a) una sede di direzione; 
      (b) una succursale; 
      (c) un ufficio; 
      (d) un'officina; 
      (e) un laboratorio; e 
      (f) una miniera, un pozzo di petrolio o  di  gas,  una  cava  o
altro luogo di estrazione di risorse naturali. 
    3. Un cantiere o  un  progetto  di  costruzione  o  installazione
costituisce stabile organizzazione solo se la sua  durata  oltrepassa
12 mesi. 
    4. Nonostante le precedenti disposizioni del  presente  articolo,
non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
      (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito,  di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; 
      (b)  i  beni  o  le   merci   appartenenti   all'impresa   sono
immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
      (c)  i  beni  o  le   merci   appartenenti   all'impresa   sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di  un'altra
impresa; 
      (d) una sede fissa di affari e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
      (e) una sede fissa di' affari e' utilizzata  ai  soli  fini  di
svolgere,  per  l'impresa,  qualsiasi  altra  attivita'   che   abbia
carattere preparatorio o ausiliario; 
      (f) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli  fini  della
combinazione delle attivita' di cui ai commi da (a)  a  (e),  purche'
l'attivita' della sede fissa nel suo insieme, quale risulta  da  tale
combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. 
    5. Salve le disposizioni dei commi 1 e 2, quando  una  persona  -
diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di  cui  al
comma 6 - agisce per conto di  un'impresa  e  dispone  in  uno  Stato
contraente  di  poteri  che  essa  esercita  abitualmente  e  che  le
permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si  considera
che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato  in
relazione ad ogni attivita' intrapresa  dalla  suddetta  persona  per
l'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta  persona  siano
limitate a quelle indicate nel comma 4, le quali, se  esercitate  per
mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare
questa  sede  fissa  una  stabile  organizzazione  ai   sensi   delle
disposizioni di detto comma. 
    6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente  abbia
una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente  per  il  solo
fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attivita' per
mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni  altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a  condizione  che
dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
    7. Il fatto che una societa' residente di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in  questo  altro
Stato  (a  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  oppure  no)   non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.