(Allegato-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Nel presente Libro si intendono per: 
 
  a) «albo»: l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico; 
 
  b) «sezione speciale»: la sezione dell'albo prevista  dall'articolo
60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; 
 
  c) «sezione imprese  di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche»:  la
sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di paesi terzi
diverse dalle banche; 
 
  d) «elenco»: l'elenco  delle  imprese  d'investimento  UE  allegato
all'albo istituito dall'articolo 20, comma 1, del Testo Unico; 
 
  e) «succursale»: una sede  che  costituisce  parte,  sprovvista  di
personalita' giuridica, di un'impresa di investimento e che  fornisce
servizi  e/o  attivita'   di   investimento   e   servizi   accessori
dell'impresa stessa; 
 
  f) «Stato UE»: lo Stato appartenente all'Unione Europea; 
 
  g) «Stato non UE»: lo Stato non appartenente all'Unione Europea; 
 
  h)  «Stato  membro  d'origine»:  lo  Stato  membro  come   definito
dall'articolo 1, comma 6-duodecies, lettera a), del Testo Unico; 
 
  i) «Stato d'origine»: lo Stato non UE in  cui  l'impresa  di  paesi
terzi diversa dalla banca ha la propria sede legale; 
 
  l) «servizi ammessi  al  mutuo  riconoscimento»:  i  servizi  e  le
attivita' come definiti dall'articolo 1, comma  1,  lettera  s),  del
Testo Unico; 
 
    m) «ufficio di rappresentanza»: struttura che  una  SIM  utilizza
esclusivamente per svolgere attivita' di studio e analisi dei mercati
o attivita' similari e comunque non rientranti nella  prestazione  di
servizi e attivita' di investimento.