Art. 25.
Obblighi specifici
1. Ai fini dell'attuazione della missione di servizio pubblico la
Rai e' tenuta ad assolvere i seguenti obblighi specifici:
a) Offerta televisiva. La Rai e' tenuta a riservare ai generi
di cui all'art. 3, comma 2, non meno del 70 per cento della
programmazione annuale delle reti generaliste (80 per cento di quella
della terza rete) nella fascia oraria tra le ore 6,00 e le ore 24,00.
Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al
70 per cento della programmazione annuale complessiva delle reti
tematiche. La programmazione, nel rispetto degli orari di
trasmissione, deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i
periodi dell'anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di prime
time);
b) Offerta radiofonica. La Rai e' tenuta a riservare ai generi
di cui all'art. 4, comma 2, non meno del 70 per cento dell'offerta
annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due
e non meno del 90 per cento di Radio Tre. Agli stessi generi deve
essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della
programmazione annuale complessiva dei canali tematici;
c) Offerta multimediale. La Rai e' tenuta a:
i) fornire almeno il 90% della propria offerta televisiva e
radiofonica lineare in streaming;
ii) sviluppare prodotti con contenuti innovativi in tutti i
generi della programmazione;
iii) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti
provenienti dalle teche;
iv) realizzare in funzione crossmediale prodotti specifici
volti alla valorizzazione della radio;
v) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti e format
appositamente realizzati per una fruizione sulla piattaforma IP;
d) Offerta dedicata. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d)
della Convenzione, la Rai e' tenuta a garantire un numero adeguato di
ore di diffusione - come definito dall'Autorita' - di contenuti
audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione
civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione,
alla promozione culturale, sociale e della famiglia, con particolare
riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche,
televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di
alto livello artistico o maggiormente innovative, nonche' allo sport
e all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche
ambientali con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU
2030 in materia di sviluppo sostenibile. La diffusione degli stessi
contenuti audiovisivi dovra' essere realizzata in modo proporzionato
in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le
piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi;
e) Informazione. La Rai e' tenuta a:
i) presentare alla Commissione, per le determinazioni di
competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano di riorganizzazione che
puo' prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate
giornalistiche nonche' la riprogettazione e il rafforzamento
dell'offerta informativa sul web;
ii) riservare un canale televisivo tematico al genere di cui
all'art. 3, comma 2, lettera a);
iii) attivare strumenti finalizzati a contrastare la
diffusione di fake news e prevedere in proposito:
l'istituzione di un osservatorio interno permanente;
lo sviluppo di specifici prodotti di natura educativa e
didattica;
la realizzazione di iniziative di promozione riguardo ai
rischi derivanti dalla diffusione di notizie false;
iv) sensibilizzare i conduttori dei programmi e i propri
dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni
formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attivita' ai
principi del fact checking, adottando le migliori best practice di
settore;
v) valorizzare e promuovere la propria tradizione
giornalistica d'inchiesta;
f) Industria dell'audiovisivo. La Rai e' tenuta a:
i) rispettare le disposizioni in materia di promozione
(programmazione e investimento) delle opere europee e italiane da
parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, come stabilite
dalla normativa vigente;
ii) pubblicare sul proprio sito Internet un documento
informativo con gli obiettivi editoriali, unitamente alle
caratteristiche di prodotto ritenute essenziali e che contenga
almeno:
le modalita' di presentazione dei progetti da parte dei
produttori e le tempistiche che si impegna a rispettare per
consentire a questi ultimi di conoscere, entro tempi certi e
ragionevoli, se Rai e' interessata (o non e' interessata) ai progetti
stessi;
le modalita' di redazione dei budget di produzione, la loro
composizione interna e le tempistiche relative alla loro
presentazione;
le procedure di certificazione che intende adottare al fine
di rendere i costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna opera
audiovisiva del tutto trasparenti e certi;
le tempistiche di pagamento che si obbliga a seguire,
conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231;
g) Minori: La Rai e' tenuta a realizzare:
i) un canale tematico dedicato ai bambini e alle bambine che:
favorisca piu' forme di comunicazione, con tecniche e stili
diversi, allo scopo di accrescerne le sensibilita';
sia privo di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma;
ii) un canale tematico dedicato ai ragazzi e alle ragazze
che:
sia aperto a tutti i generi e in collegamento con l'offerta
online e social, con una particolare attenzione all'inclusione e ai
portatori di disabilita', per quanto riguarda sia i contenuti sia le
modalita' di fruizione;
li aiuti a crescere come cittadini consapevoli, sviluppando
un approccio critico, promuovendo la fiducia in se stessi, nelle
proprie capacita' e nella famiglia, respingendo stereotipi e
rifiutando bullismo e violenza;
iii) un'adeguata promozione dell'offerta dei canali tematici
di cui alla presente lettera g) nella propria offerta tra le ore 7,00
e le ore 23,00;
iv) valutare la possibilita' di realizzare un portale
on-line, privo di contenuti pubblicitari, dedicato esclusivamente
all'offerta di canali e servizi per bambini e adolescenti. Per lo
sviluppo e la produzione di contenuti e servizi digitali, la Rai
potra' avvalersi del supporto e della collaborazione di altri
partner;
h) Persone con disabilita': la Rai - coerentemente a quanto
previsto dall'art. 3, comma 3, della Convenzione - e' tenuta a:
i) sottotitolare almeno l'85% della programmazione delle reti
generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi
pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.) nonche' tutte le
edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 nelle fasce orarie meridiana e
serale, garantendo altresi' la massima qualita' della
sottotitolazione;
ii) estendere progressivamente la sottotitolazione e le
audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con
particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;
iii) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione
al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le
fasce orarie;
iv) assicurare, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione
del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, l'accesso attraverso
le audiodescrizioni delle persone con disabilita' visiva ad almeno i
tre quarti dei film, delle fiction e dei prodotti audiovisivi di
prima serata e ad avviare forme di sperimentazione per favorire
l'accesso dei medesimi all'offerta degli altri generi predeterminati;
v) estendere progressivamente la fruibilita'
dell'informazione regionale;
vi) assicurare l'accesso delle persone con disabilita' e con
ridotte capacita' sensoriali e cognitive all'offerta multimediale, ai
contenuti del sito Rai, del portale Raiplay e dell'applicazione
multimediale di Radio Rai, in collaborazione con enti, istituzioni e
associazioni che operano a favore delle persone con disabilita';
vii) predisporre un piano di intervento per sviluppare
sistemi idonei a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi
da parte di persone con deficit sensoriali;
viii) attivare strumenti idonei per la raccolta di
segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di
sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva
risoluzione dei problemi segnalati;
i) Istituzioni: la Rai e' tenuta a presentare al Ministero e
alla Commissione, per le determinazioni di competenza, entro dodici
mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella
Gazzetta Ufficiale, un progetto di canale tematico dedicato alla
comunicazione concernente le Istituzioni secondo i seguenti criteri:
i) illustrare le tematiche con linguaggio accessibile a
tutti;
ii) promuovere il valore dell'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea;
iii) diffondere la conoscenza dei ruoli e delle attivita'
delle Istituzioni italiane ed europee;
j) Diffusione: la Rai dovra':
i) presentare al Ministero, per le determinazioni di
competenza, entro sei mesi dall'approvazione del Master Plan di cui
all'art. 14, comma 2, un progetto operativo finalizzato alla
diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio
assicurando la ricevibilita' gratuita del segnale al 100% della
popolazione via etere o, quando non possibile, via cavo e via
satellite, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1,
lettera a) della Convenzione. In caso di necessita' di una scheda di
decrittazione, la Rai e' tenuta a fornirla all'utente senza costi
aggiuntivi. Il progetto dovra' essere sviluppato in coordinamento con
le autorita' competenti , tenendo conto, in particolare, dei seguenti
fattori:
il piano di liberazione della Banda 700;
le prospettive di evoluzione tecnologica;
la necessita' di perseguire logiche l'efficienza;
il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze e
relativi piani attuativi;
ii) assicurare un grado di qualita' del servizio, per quanto
riguarda il servizio digitale terrestre corrispondente ad una
«location probability» pari al 90 per cento (Atti Finali RRC GE06
UIT-R) e per quanto riguarda il servizio analogico radiofonico
terrestre, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con
opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore al grado
3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni - Radiocomunicazioni);
k) Minoranze linguistiche: la Rai - in coerenza con quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della Convenzione - e'
tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni
radiofoniche e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi, in
lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda
per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia. Per le Regioni Friuli-Venezia Giulia
e Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano
sono rinnovate entro tre mesi le convenzioni attualmente in essere
tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai, come previsto
dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed
integrazioni. La Rai e' tenuta a presentare al Ministero, per le
determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un
progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini
della stipulazione delle relative convenzioni, fatte salve le
convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l'applicazione
delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla
legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, piu' in particolare,
dei seguenti criteri:
i) differenziazione delle esigenze in funzione delle
rispettive aree di appartenenza;
ii) necessita' di perseguire obiettivi di efficacia ed
efficienza;
iii) caratteristiche delle diverse piattaforme di
distribuzione con riguardo ai target da conseguire;
l) Bilancio sociale: la Rai e' tenuta a presentare al
Ministero, alla Commissione e all'Autorita', entro quattro mesi dalla
conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che dia
anche conto delle attivita' svolte in ambito socio-culturale, con
particolare riguardo al rispetto del pluralismo informativo e
politico, alla tutela dei minori e dei diritti delle minoranze, alla
rappresentazione dell'immagine femminile e alla promozione della
cultura nazionale. Il bilancio sociale da' altresi' conto dei
risultati di indagini demoscopiche sulla qualita' dell'offerta
proposta cosi' come percepita dall'utenza e della corporate
reputation della Rai;
m) Ricerca e sperimentazione: la Rai e' tenuta a promuovere
l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese attraverso
il presidio dell'attivita' degli enti di standardizzazione e
attraverso le seguenti azioni:
i) sperimentare la diffusione di contenuti mediante l'uso di
nuove tecnologie trasmissive su canali terrestri, satellitari e sulla
banda larga fissa e mobile e di nuove piattaforme interattive nel
rispetto dei principi di parita' di trattamento e non
discriminazione, nonche' delle norme in materia di accesso alla
capacita' trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione
delle necessarie risorse frequenziali;
ii) sperimentare i nuovi sistemi di codifica, produzione e
archiviazione audio e video basati anche su protocolli IP e le
tecniche evolute di analisi e arricchimento del prodotto audiovisivo;
iii) valorizzare il mezzo radiofonico anche tramite la
tecnologia DAB+ e le nuove tecnologie multipiattaforma;
n) Monitoraggio della qualita'. La Rai e' tenuta a dotarsi di
un sistema di analisi e monitoraggio del gradimento e della qualita'
percepita circa la programmazione, tenendo conto anche delle
esperienze piu' avanzate di rilevazione a livello europeo e
internazionale. Tale sistema deve fornire elementi di valutazione per
lo sviluppo di un'offerta che, coniugando gradimento, qualita'
percepita e audience, corrisponda alle domande e alle aspettative del
pubblico. Il sistema e' costituito da due distinti strumenti di
rilevazione continuativa:
i) un monitoraggio e un'analisi del gradimento e della
qualita' percepita della programmazione, con l'obiettivo di ottenere
dati relativi sia all'intera offerta Rai, sia ai singoli programmi;
ii) un monitoraggio della corporate reputation intesa come:
la capacita' della Rai di assolvere alla missione di
servizio pubblico con un'offerta declinata sulle diverse piattaforme;
il rispetto dei criteri fondamentali dell'immagine del
servizio pubblico, come definiti dall'European Broadcasting Union;
la notorieta' e il giudizio sull'offerta della Rai;
la valutazione comparativa con altre media company
confrontabili;
la misurazione della qualita' e della soddisfazione del
pubblico;
o) Coesione sociale: la Rai e' tenuta a dotarsi di un sistema
di analisi e monitoraggio della programmazione che sia in grado di
misurare l'efficacia dell'offerta complessiva in relazione agli
obiettivi di coesione sociale di cui all'art. 2, comma 3, lettera a),
anche attraverso l'elaborazione di specifici dati di ascolto;
p) Dignita' della persona: la Rai e' tenuta a:
i) sensibilizzare i conduttori, nonche' i propri dipendenti e
collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad
attenersi scrupolosamente nella loro attivita' al rispetto
dell'integrita' e della dignita' della persona e al principio di non
discriminazione;
ii) realizzare un monitoraggio che consenta di verificare la
rappresentazione non stereotipata del ruolo della donna e della
figura femminile nei diversi ambiti della societa';
q) Parita' di genere: la Rai e' tenuta a:
i) promuovere, nella programmazione, il valore dei principi
di non discriminazione e della parita' tra gli uomini e le donne,
assicurandone un costante monitoraggio, anche in forma indipendente;
ii) individuare al proprio interno una struttura responsabile
degli adempimenti di cui alla presente lettera;
iii) informare annualmente la Commissione sugli esiti
dell'attivita' di monitoraggio;
r) Separazione contabile: la Rai e' tenuta a presentare
all'Autorita', per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi
dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta
Ufficiale, un progetto operativo finalizzato ad assicurare
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21;
s) Pubblicita'. La Rai, coerentemente con le previsioni della
Convenzione, e' tenuta a garantire:
i) la trasmissione di messaggi pubblicitari nei limiti di
quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del TUSMAR;
ii) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo
per favorire il contrasto alla ludopatia, fatte salve le iniziative
promozionali delle lotterie a estrazione differita;
iii) la conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria
sulla base di principi di concorrenza, trasparenza e non
discriminazione, al fine di garantire un corretto assetto di mercato.
Le competenti autorita' di settore, anche sulla base dei dati forniti
dalla Rai relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari
effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto ai
listini di vendita, verificano annualmente il rispetto dei suddetti
principi;
iv) l'assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei
canali tematici per bambini;
t) Estero: la Rai e' tenuta a presentare al Ministero, per le
determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un
progetto complessivo per la realizzazione dei canali dedicati alle
offerte di cui all'art. 12 e un piano strategico per il coordinamento
dell'offerta internazionale;
u) Piano industriale: la Rai e' tenuta a presentare al
Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla
data pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale,
un piano industriale di durata triennale che, sulla base della
definizione di adeguate risorse, rese disponibili dalle quote di
canone destinate al servizio pubblico, per lo svolgimento delle
attivita' di cui al presente Contratto, preveda - in coerenza con le
previsioni della Convenzione - interventi finalizzati a conseguire:
i) obiettivi di efficientamento e razionalizzazione attinenti
agli assetti industriali, finanziari e di produttivita' aziendale
anche al fine di recuperare risorse da destinare al finanziamento dei
progetti di cui al successivo punto iv);
ii) la definizione di un coerente modello organizzativo che
preveda anche l'istituzione di uno specifico ufficio studi incaricato
di realizzare studi e indagini inerenti l'attivita' dei media di
servizio pubblico;
iii) un processo di riorganizzazione e di rilancio della
radiofonia;
iv) l'individuazione di una road map per lo sviluppo dei
progetti previsti dal presente Contratto, ivi compreso quello della
digitalizzazione di cui all'art. 14 con evidenza dei necessari
interventi di compatibilita' economica complessiva;
v) Piano editoriale: la Rai e' tenuta a presentare al
Ministero, per le determinazioni di cui all'art. 13, comma 2, della
Convenzione, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano editoriale che:
i) sia coerente con la missione e gli obblighi del servizio
pubblico;
ii) possa prevedere la rimodulazione del numero dei canali
non generalisti, l'eventuale rimodulazione della comunicazione
commerciale nell'ambito dei medesimi canali nonche' ridefinizione
della missione dei canali generalisti;
iii) sviluppi un'offerta complessiva che, attraverso la
varieta' dei generi e dei linguaggi, consenta di rispondere alle
esigenze del pubblico nelle sue diverse articolazioni;
iv) definisca una specifica quota di risorse per lo
sviluppo di format originali; l'importo di tale quota deve essere non
inferiore a 2 milioni di euro nel primo anno di applicazione del
presente Contratto e di entita' progressivamente crescente negli anni
successivi;
w) Continuita' del servizio: la Rai e' tenuta a garantire la
fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, senza interruzioni o sospensioni, salvo comprovate
cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo di effettuare le
possibili operazioni di intervento. In caso di sciopero si applicano
le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive
modificazioni;
x) Digital e media literacy (educazione all'uso dei media): la
Rai, anche attraverso accordi con istituzioni centrali e locali, con
istituti di studio specializzati, con fondazioni e associazioni di
promozione sociale, progetta e realizza specifici progetti di digital
e media literacy con l'obiettivo di sensibilizzare, in particolare,
gli studenti rispetto a un uso responsabile e critico dei media, con
particolare attenzione alla televisione e al web.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), punto i) si intendono:
i) per ricavi complessivi annui: il gettito derivante dal
canone destinato all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi
pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti
da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di
beni e servizi;
ii) per investimenti: la configurazione di costo che comprende
gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e
l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed
esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonche'
quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai
prodotti di cui alla medesima lettera f).
3. Nell'ambito della libera negoziazione tra i contraenti e
tenuto conto della specificita' di ogni prodotto audiovisivo, delle
relative possibilita' di sfruttamento e, in generale, dell'evoluzione
del mercato di riferimento, la Rai, nella definizione di durata e
ambito dei diritti di sfruttamento radiofonico, televisivo e
multimediale - ferme restando le prescrizioni della delibera
dell'Autorita' 30/11/CSP - rispettera' principi di equita' e non
discriminazione, secondo quanto potra' essere stabilito in accordo
con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In
particolare, nella definizione di durata e ambito dei diritti
spettanti ai produttori audiovisivi ai sensi della normativa
regolamentare, la Rai garantira' criteri di proporzionalita' rispetto
all'apporto finanziario degli stessi alle fasi di sviluppo e
realizzazione della singola opera audiovisiva. La negoziazione dei
diritti da parte della Rai avverra', inoltre, in modo tale da
favorire l'accesso, da parte dei produttori, al cosiddetto «tax
credit» del settore audiovisivo; a tal fine la valorizzazione
economica complessiva, riportata nei relativi contratti, sara' il
risultato dell'autonoma negoziazione di ciascun diritto. Entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella
Gazzetta Ufficiale, con apposito provvedimento del Ministro dello
sviluppo economico, e' istituita presso il Ministero un'apposita
commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal
Ministero e quattro designati dalla Rai, incaricata di elaborare - in
coerenza con le prescrizioni e i principi di cui al presente
paragrafo - le linee guida operative che dovranno ispirare le intese
con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.