Art. 27.
Comunicazioni
1. La Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorita' e
alla Commissione, entro i tre mesi successivi alla chiusura di
ciascun semestre, una dettagliata informativa sul rispetto degli
obblighi di cui all'art. 25, comma 1, lettere a) e b) con
l'inclusione dell'elenco dei programmi per i generi di cui all'art.
3, comma 2, e art. 4, comma 2.
2. La Rai informa annualmente la Commissione sulla realizzazione
degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione indicati nel
presente Contratto, sull'attuazione del piano editoriale e sulle
altre materie oggetto della verifica di cui all'art. 13, comma 2,
della Convenzione.
3. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche
della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai e' tenuta
a trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle
finanze, all'Autorita' ed alla Commissione una relazione sui
risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che,
utilizzando anche fonti non aziendali, recante informazioni anche in
merito:
a) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza
della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione
(quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.);
b) ai ricavi pubblicitari della Rai per mezzo e per tipologia;
c) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria
ed a livello complessivo.
4. La Rai e' tenuta, altresi', a trasmettere al Ministero e al
Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla
loro approvazione:
a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento
e strategici);
b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio
e della contabilita' separata;
c) i bilanci infrannuali al 30 giugno.
5. La Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorita' e
alla Commissione, per ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi
alla chiusura di ciascun esercizio, una dettagliata informativa circa
l'offerta dei contenuti pubblicati e del traffico medio giornaliero
generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici,
ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e
alla provenienza degli utenti.
6. La Rai fornisce al Ministero:
a) con cadenza annuale, la necessaria documentazione con
riferimento al monitoraggio della qualita' tecnica del servizio di
radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del
grado di estensione dei servizi, della qualita' di ricezione riferita
ai livelli della scala di qualita' UIT-R e dell'andamento delle
situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonche' i
valori della disponibilita' del servizio misurati utilizzando gli
indicatori di qualita' concordati con il Ministero; ai fini della
verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce
annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto
magnetico delle aree di copertura dei servizi;
b) a consuntivo, con cadenza trimestrale ed a fini
statistico-informativi e senza oneri aggiuntivi, con riferimento ai
collegamenti mobili di cui all'art. 16, la Rai indichera' al
Ministero la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate
ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle
tratte ove si impieghino mezzi in movimento e la durata del servizio
effettuato.