(Contratto-art. 27)
                              Art. 27. 
 
 
                            Comunicazioni 
 
    1. La Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero,  all'Autorita'  e
alla Commissione, entro  i  tre  mesi  successivi  alla  chiusura  di
ciascun semestre, una  dettagliata  informativa  sul  rispetto  degli
obblighi  di  cui  all'art.  25,  comma  1,  lettere  a)  e  b)   con
l'inclusione dell'elenco dei programmi per i generi di  cui  all'art.
3, comma 2, e art. 4, comma 2. 
    2. La Rai informa annualmente la Commissione sulla  realizzazione
degli obiettivi di efficienza e  di  razionalizzazione  indicati  nel
presente Contratto, sull'attuazione  del  piano  editoriale  e  sulle
altre materie oggetto della verifica di cui  all'art.  13,  comma  2,
della Convenzione. 
    3. Al fine di fornire una completa  informativa  sulle  dinamiche
della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai e' tenuta
a trasmettere al Ministero  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  all'Autorita'  ed  alla  Commissione  una   relazione   sui
risultati   economico-finanziari   dell'esercizio   precedente   che,
utilizzando anche fonti non aziendali, recante informazioni anche  in
merito: 
      a) alla ripartizione del mercato  pubblicitario,  con  evidenza
della fonte  di  riferimento,  per  ciascun  mezzo  di  comunicazione
(quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.); 
      b) ai ricavi pubblicitari della Rai per mezzo e per tipologia; 
      c) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia  oraria
ed a livello complessivo. 
    4. La Rai e' tenuta, altresi', a trasmettere al  Ministero  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni  dalla
loro approvazione: 
      a) i piani industriali (economici, finanziari, di  investimento
e strategici); 
      b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio
e della contabilita' separata; 
      c) i bilanci infrannuali al 30 giugno. 
    5. La Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero,  all'Autorita'  e
alla Commissione, per ciascun esercizio, entro i successivi tre  mesi
alla chiusura di ciascun esercizio, una dettagliata informativa circa
l'offerta dei contenuti pubblicati e del traffico  medio  giornaliero
generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti  unici,
ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere  e
alla provenienza degli utenti. 
    6. La Rai fornisce al Ministero: 
        a) con cadenza  annuale,  la  necessaria  documentazione  con
riferimento al monitoraggio della qualita' tecnica  del  servizio  di
radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni  del
grado di estensione dei servizi, della qualita' di ricezione riferita
ai livelli della scala  di  qualita'  UIT-R  e  dell'andamento  delle
situazioni interferenziali e dei  disturbi  dei  servizi,  nonche'  i
valori della disponibilita' del  servizio  misurati  utilizzando  gli
indicatori di qualita' concordati con il  Ministero;  ai  fini  della
verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la  Rai  fornisce
annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto
magnetico delle aree di copertura dei servizi; 
      b)  a  consuntivo,  con   cadenza   trimestrale   ed   a   fini
statistico-informativi e senza oneri aggiuntivi, con  riferimento  ai
collegamenti  mobili  di  cui  all'art.  16,  la  Rai  indichera'  al
Ministero la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate
ove si impieghino mezzi non in movimento,  la  distanza  media  delle
tratte ove si impieghino mezzi in movimento e la durata del  servizio
effettuato.