(Allegato «D»-art. 13)
                              Art. 13. 
           Funzionamento del Consiglio di amministrazione 
 
    1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica
tre  esercizi  e  scadono  alla  data  dell'Assemblea  convocata  per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della  loro
carica.  I  componenti  del   Consiglio   di   amministrazione   sono
rieleggibili. La cessazione dei consiglieri per scadenza dei  termini
ha effetto dal momento in cui  il  Consiglio  di  amministrazione  e'
stato ricostituito. 
    2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa  di  un
componente del Consiglio di amministrazione, gli altri  provvedono  a
sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di  altro  consigliere
in rappresentanza della categoria di appartenenza  del  predecessore,
con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale, al fine di
consentire il rispetto del criterio  di  rappresentativita'  indicato
nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere cosi' nominato  resta
in carica fino alla Assemblea successiva. 
    3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare  dalla  carica
la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in  carica  convocano
d'urgenza  l'Assemblea  affinche'  provveda  alla  sostituzione   dei
consiglieri cessati.  Se  vengono  a  cessare  tutti  i  consiglieri,
l'Assemblea  per  la  ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente
convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza,  anche  da  un  solo
consorziato. 
    4. Il diritto di revoca  dei  consiglieri  spetta  all'Assemblea;
tale diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa. 
    5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato  mediante  invito
scritto dal Presidente e, in caso  di  assenza  od  impedimento,  dal
Vicepresidente indicativamente almeno ogni trimestre e tutte le volte
in cui vi sia materia per deliberare,  oppure  quando  ne  sia  fatta
richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso  il
Consiglio viene convocato entro venti giorni  dal  ricevimento  della
richiesta. 
    6. La convocazione deve essere fatta per  iscritto,  con  lettera
raccomandata, posta elettronica certificata, fax  o  e-mail,  e  deve
indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della  riunione.  La
convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni  prima
dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. 
    7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se  regolarmente
convocate, sono valide quando vi sia la  presenza  della  maggioranza
dei componenti. La riunione si considera altresi'  valida  allorche',
anche in assenza di formale  convocazione,  siano  presenti  tutti  i
consiglieri e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale. 
    8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia  nella  sede
del Consorzio sia altrove purche' in Italia in conformita'  a  quanto
previsto dal Regolamento da adottarsi ai sensi  del  successivo  art.
19. Le adunanze del  Consiglio  di  amministrazione  possono  tenersi
anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti  i
partecipanti  possano  essere  identificati  e  sia  loro  consentito
seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati e purche' almeno 1/3  dei  componenti  sia
fisicamente presente nel luogo  di  convocazione.  Verificati  questi
requisiti, il Consiglio di amministrazione si  considera  tenuto  nel
luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del successivo comma  10,
e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e
la sottoscrizione del verbale scritto sul libro. 
    9. Per la validita' delle deliberazioni  e'  necessario  il  voto
favorevole della maggioranza dei componenti. Per le delibere relative
alle competenze di cui all'art. 12 comma 6 lettere i), z) e  all'art.
19 comma 1 e' altresi' necessario il voto  favorevole  di  almeno  un
componente designato dai Produttori e  un  componente  designato  dai
Trasformatori. 
    10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono  presiedute
dal  Presidente  o,  in  caso   di   assenza   o   impedimento,   dal
Vicepresidente o  dal  consigliere  all'uopo  nominato  dallo  stesso
Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente. 
    11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di  quanto  previsto
al precedente art. 9, comma 2, lettera g). 
    12. Il verbale  della  riunione  del  Consiglio  e'  redatto  dal
segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal  Presidente,
che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e'
sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario. 
    13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro  componente  del
Consiglio. 
    14. I consiglieri sono tenuti  ad  esercitare  le  loro  funzioni
nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in  maniera  imparziale  ed
indipendente.