Art. 14. Presidente e Vicepresidente 1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti assicurando il principio di rotazione turnaria tra le categorie di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li ha nominati. Il principio di rotazione turnaria puo' essere derogato unicamente se tutti i consiglieri della categoria cui spetta la Presidenza rinunciano. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono appartenere alla medesima categoria. 2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente e' scelto tra i consiglieri eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore. 3. Spetta al Presidente: a. la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorita' giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa; b. la firma consortile; c. la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea; d. la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni; e. l'attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione; f. la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione; g. accertare che si operi in conformita' agli interessi del Consorzio; h. conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti. 4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile. 5. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente. 6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.