(Allegato «D»-art. 14)
                              Art. 14. 
                     Presidente e Vicepresidente 
 
    1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati
dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti  assicurando
il principio di rotazione turnaria tra le categorie di  cui  all'art.
12, comma 1, lettere a), b) e durano in carica fino  alla  cessazione
del Consiglio di amministrazione che li ha nominati. Il principio  di
rotazione  turnaria  puo'  essere  derogato  unicamente  se  tutti  i
consiglieri della categoria cui spetta la Presidenza  rinunciano.  Il
Presidente ed il Vicepresidente non possono appartenere alla medesima
categoria. 
    2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla  carica,  il
nuovo Presidente e' scelto  tra  i  consiglieri  eletti  nella  quota
riservata alla sua stessa categoria.  Il  nuovo  Presidente  dura  in
carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore. 
    3. Spetta al Presidente: 
      a. la rappresentanza legale del  Consorzio  nei  confronti  dei
terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere  azioni  ed  istanze
innanzi  ad  ogni  autorita'  giurisdizionale,  anche  arbitrale,  ed
amministrativa; 
      b. la firma consortile; 
      c.   la   presidenza   delle   riunioni   del   Consiglio    di
amministrazione e dell'Assemblea; 
      d.  la  rappresentanza  del  Consorzio  nei  rapporti  con   le
pubbliche amministrazioni; 
      e. l'attuazione alle deliberazioni adottate  dal  Consiglio  di
amministrazione; 
      f.  la  vigilanza  sulla  tenuta  e  sulla  conservazione   dei
documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea
e del Consiglio di amministrazione; 
      g. accertare che si operi in  conformita'  agli  interessi  del
Consorzio; 
      h.  conferire,   previa   autorizzazione   del   Consiglio   di
amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti. 
    4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di
convocare utilmente il Consiglio di  amministrazione,  il  Presidente
puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in  tal
caso  e'  tenuto  a  sottoporli  alla  ratifica  del   Consiglio   di
amministrazione alla prima riunione utile. 
    5. In caso di  assenza  dichiarata  od  impedimento  le  funzioni
attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente. 
    6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti  dal
Consiglio di amministrazione.