(Allegato «D»-art. 15)
                              Art. 15. 
                         Collegio sindacale 
 
    1. Il Collegio sindacale e' composto di tre  membri  effettivi  e
due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti  sono
designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio  e
del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra  i  dipendenti
dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti  sono
eletti dall'Assemblea tra professionisti  iscritti  al  registro  dei
revisori contabili. Fino a quando non sono stati designati  da  parte
del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  i  componenti   di   loro
pertinenza, il collegio sindacale si considera validamente costituito
dai componenti eletti dall'Assemblea. 
    2. I sindaci restano in carica tre esercizi,  scadono  alla  data
dell'Assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo
all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 
    3. In caso di cessazione dalla carica  per  qualsiasi  causa,  la
relativa sostituzione ha luogo a  mezzo  dei  sindaci  supplenti.  Il
sindaco nominato in sostituzione resta in carica  fino  all'Assemblea
successiva. 
    4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'Assemblea  che  lo
esercita per giusta causa. 
    5. Il Collegio sindacale: 
      a. controlla la gestione del Consorzio; 
      b. vigila sull'osservanza della legge, del presente  statuto  e
del regolamento consortile, sul rispetto  dei  principi  di  corretta
amministrazione,   in   particolare   sull'adeguatezza   dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato  dal  Consorzio  e
sul suo concreto funzionamento ed esercita tutte le funzioni che  gli
spettano ai sensi del Codice civile; 
      c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del
bilancio consuntivo; 
      d. riferisce all'Assemblea, con apposita  relazione,  circa  il
bilancio preventivo annuale e triennale. 
    6. I sindaci  partecipano  alle  sedute  dell'Assemblea  ed  alle
riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre  chiedere
ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni  consortili  o
su determinati affari e possono procedere, anche individualmente,  ad
atti di ispezione e di controllo. 
    7. Ai sindaci spetta il rimborso delle  spese  di  viaggio  e  di
soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di  quanto  previsto
al precedente art. 9, comma 2, lettera g). 
    8. Le  riunioni  del  Collegio  sindacale  possono  svolgersi  in
teleconferenza o in videoconferenza analogamente a quanto previsto in
proposito al precedente art. 13, comma 8 con la condizione che almeno
uno dei componenti si trovi presso la sede legale del Consorzio.