(Allegato «D»-art. 9)
                               Art. 9. 
          Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria 
 
    1.  Ogni  consorziato  ha  diritto   ad   un   numero   di   voti
nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote  di  partecipazione
al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati  in
regola  con  l'adempimento  degli  obblighi  consortili  previsti  al
precedente art. 7. 
    2. L'Assemblea ordinaria: 
      a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione; 
      b) elegge due componenti effettivi e un supplente del  Collegio
sindacale e, fra i componenti effettivi  eletti,  il  Presidente  del
Collegio sindacale; 
      c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione  legale
dei conti al Collegio sindacale o ad una societa'  di  revisione,  ai
sensi del successivo art. 16; 
      d) approva il  bilancio  consuntivo  annuale  accompagnato  dai
documenti previsti al successivo art. 18, comma 5; 
      e) approva i programmi  di  attivita'  e  di  investimento  del
Consorzio; 
      f) determina il valore unitario delle quote  di  partecipazione
al Consorzio; 
      g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennita'  di
carica al Presidente ed al  Vicepresidente,  dell'emolumento  annuale
e/o  dell'indennita'  di  seduta  ai  componenti  del  Consiglio   di
amministrazione, del Collegio  sindacale  e  dell'eventuale  Comitato
esecutivo; 
      h)  delibera  su  tutti  gli  altri  argomenti  attinenti  alla
gestione del Consorzio riservati alla  sua  competenza  dal  presente
statuto o dalla legge  e  su  quelli  sottoposti  al  suo  esame  dal
Consiglio di amministrazione; 
      i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente
art. 6, comma 2, lettera a), per  il  perseguimento  delle  finalita'
statutarie; 
      j) approva la relazione sulla  gestione,  nonche'  i  risultati
conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di imballaggi, e il
programma specifico di prevenzione e gestione,  di  cui  all'art.  3,
comma 11; 
      k) delibera ogni opportuno provvedimento  in  merito  ai  mezzi
finanziari menzionati al precedente art. 6.