(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
   Organizzazione e responsabilita' della funzione antiriciclaggio 
 
    1. Le societa' di revisione si dotano di una funzione deputata  a
prevenire e gestire i rischi di riciclaggio e  di  finanziamento  del
terrorismo. 
    2.  La   funzione   e'   indipendente   e   dotata   di   risorse
qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere,
in coerenza con il principio di proporzionalita'. 
    3. La funzione riferisce direttamente agli organi di vertice e ha
accesso  a  tutte  le  informazioni  aziendali   rilevanti   per   lo
svolgimento dei propri compiti. 
    4. Ferma restando  la  necessita'  di  nominare  un  responsabile
antiriciclaggio con compiti di coordinamento e  di  supervisione,  le
societa' di revisione - tenuto conto delle proprie dimensioni  e  del
proprio grado di complessita' organizzativa ed  operativa  -  possono
affidare i diversi compiti  in  cui  si  articola  l'attivita'  della
funzione a strutture organizzative diverse, gia' presenti nell'ambito
dell'impresa, ad esempio, alle strutture che svolgono la funzione  di
risk management. I compiti propri della funzione antiriciclaggio  non
possono,  tuttavia,  essere  assegnati  alla  funzione  deputata   ai
controlli  di  qualita',  a  cui  compete  il  dovere  di  verificare
periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia  delle  attivita'  proprie
della funzione antiriciclaggio. 
    5.  La  nomina  e  la  revoca  del  responsabile  della  funzione
antiriciclaggio  sono  di  competenza  dell'organo  con  funzioni  di
amministrazione, sentito l'organo con  funzioni  di  controllo;  esse
sono comunicate senza ritardo alla Consob. 
    6. Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve essere  in
possesso di  adeguati  requisiti  di  indipendenza,  autorevolezza  e
professionalita'. Nella normativa interna  sono  definiti  i  presidi
posti a tutela della stabilita' e dell'indipendenza del  responsabile
della funzione. 
    7. Il responsabile della funzione antiriciclaggio non deve  avere
responsabilita' dirette di aree operative,  ne'  deve  essere,  nello
svolgimento della funzione, gerarchicamente dipendente  dai  soggetti
responsabili di dette aree. La responsabilita'  della  funzione  puo'
essere attribuita a un socio o a un amministratore purche'  privi  di
deleghe gestionali. 
    8. Qualora il responsabile della funzione antiriciclaggio  svolga
attivita' professionale nei confronti della  clientela,  la  societa'
deve implementare un ulteriore presidio di controllo con  riferimento
alla clientela dallo stesso seguita. 
    9. Il personale chiamato a collaborare nella funzione,  anche  se
inserito in aree operative, riferisce  direttamente  al  responsabile
della funzione antiriciclaggio per le  questioni  attinenti  a  detti
compiti. 
    10. La funzione antiriciclaggio collabora con le  altre  funzioni
aziendali  e,  in  particolare,  con  le  funzioni  di  controllo  di
qualita', risorse umane e sistemi  informativi,  con  l'area  legale,
l'organizzazione e il risk management.