(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                  Organo con funzioni di controllo 
 
    1. L'organo con funzioni di controllo: 
      a)  verifica  l'adeguatezza  delle  procedure  di   analisi   e
valutazione  dei  rischi  di  riciclaggio  e  di  finanziamento   del
terrorismo e viene sentito in  merito  all'autovalutazione  periodica
condotta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente regolamento; 
      b) viene sentito in merito alla nomina del  responsabile  della
funzione antiriciclaggio  e  alla  definizione  della  configurazione
complessiva dei  sistemi  di  controllo  interno  e  dei  presidi  di
gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 
      c) vigila sull'osservanza della normativa e sulla  completezza,
funzionalita'  e  adeguatezza   dei   controlli   antiriciclaggio   e
antiterrorismo avvalendosi: 
        delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche  e
degli accertamenti necessari; 
        dei  flussi  informativi  provenienti  dagli   altri   organi
aziendali, dal responsabile della funzione  antiriciclaggio  e  dalle
altre funzioni di controllo interno, in particolare dalla funzione di
controllo di qualita'; 
      d) valuta l'idoneita'  delle  procedure  relative  all'adeguata
verifica della clientela, alla conservazione dei documenti e dei dati
ai sensi del Titolo II, Capo II, del decreto legislativo n. 231/2007,
alla  segnalazione  delle  operazioni  sospette,  agli  obblighi   di
comunicazione  ai  sensi  del  Titolo  II,  Capo  VI,   del   decreto
legislativo n. 231/2007 e ai sistemi interni  di  segnalazione  delle
violazioni; 
      e) promuove approfondimenti sulle cause delle carenze, anomalie
e  irregolarita'  riscontrate  e  l'adozione  delle  relative  misure
correttive; 
      f) adempie senza ritardo gli obblighi di comunicazione  di  cui
agli articoli 46 e 51 del decreto legislativo n. 231/2007.