Art. 6. Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea 1. I soggetti aderenti partecipano all'Assemblea in proprio o per delega scritta rilasciata ad altro soggetto aderente o alla propria Associazione di categoria. Le deleghe devono pervenire al Fondo almeno sette giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. 2. L'Assemblea e' convocata dal Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, telefax o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticita' della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 45 giorni prima del giorno fissato per la riunione. 3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto della gestione, la determinazione dei contributi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) e l'eventuale ripartizione dei costi di cui all'art. 5, comma 2, lettera e). L'Assemblea si riunisce, inoltre, quando lo deliberi il Comitato di gestione o lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, tanti soggetti aderenti che rappresentino almeno il venti per cento dei voti complessivamente spettanti. 4. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in difetto, dal membro del Comitato di gestione piu' anziano di eta'. Il Presidente e' assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o dal notaio. 5. L'Assemblea e' validamente costituita quando siano presenti o validamente rappresentati, in prima convocazione, tanti soggetti aderenti che rappresentino almeno la meta' dei voti complessivamente spettanti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soggetti aderenti presenti o validamente rappresentati. 6. Ogni soggetto aderente ha diritto ad un voto e a un voto aggiuntivo per ogni 100.000 euro di base contributiva dell'ultimo esercizio per la quale sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1. Il diritto di voto non puo' essere esercitato dai soggetti aderenti che non abbiano regolarmente comunicato la base contributiva nei termini e con le modalita' di cui all'art. 20, comma 1. 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti ai soggetti aderenti presenti o validamente rappresentati. 8. Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui all'art. 5, comma 2, lettera g) e h) e' necessaria: a) la presenza di tanti soggetti aderenti che rappresentino piu' della meta' dei voti complessivamente spettanti; b) l'approvazione di almeno i due terzi dei voti rappresentati in Assemblea. 9. Le votazioni per le nomine alle cariche statutarie si svolgono secondo le modalita' di cui all'art. 7, e con le procedure stabilite dall'Assemblea su proposta del Presidente. 10. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformita' del presente statuto, vincolano tutti i soggetti aderenti, anche se non intervenuti o dissenzienti. 11. Di ogni Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.