(Statuto-art. 6)
                               Art. 6. 
             Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea 
 
    1. I soggetti aderenti partecipano all'Assemblea in proprio o per
delega scritta rilasciata ad altro soggetto aderente o  alla  propria
Associazione di categoria.  Le  deleghe  devono  pervenire  al  Fondo
almeno sette giorni lavorativi prima  della  data  dell'Assemblea  in
prima convocazione. 
    2. L'Assemblea  e'  convocata  dal  Presidente,  mediante  avviso
contenente l'indicazione del  luogo,  del  giorno  e  dell'ora  della
riunione sia in prima che in seconda convocazione e  degli  argomenti
all'ordine  del  giorno,  da  inviarsi  a  mezzo  posta   elettronica
certificata,  telefax  o  comunque   con   mezzi   che   garantiscano
l'autenticita'  della  sottoscrizione  e   la   prova   dell'avvenuto
ricevimento, almeno  45  giorni  prima  del  giorno  fissato  per  la
riunione. 
    3.  L'Assemblea  si  riunisce  almeno  una   volta   l'anno   per
l'approvazione del rendiconto della gestione, la  determinazione  dei
contributi di cui all'art. 5,  comma  2,  lettera  d)  e  l'eventuale
ripartizione dei costi di  cui  all'art.  5,  comma  2,  lettera  e).
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quando lo deliberi il  Comitato  di
gestione o lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare,  tanti
soggetti aderenti che rappresentino almeno il  venti  per  cento  dei
voti complessivamente spettanti. 
    4. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o,  in  caso  di  sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in difetto, dal  membro
del Comitato di gestione piu'  anziano  di  eta'.  Il  Presidente  e'
assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o dal notaio. 
    5. L'Assemblea e' validamente costituita quando siano presenti  o
validamente rappresentati,  in  prima  convocazione,  tanti  soggetti
aderenti che rappresentino almeno la meta' dei voti  complessivamente
spettanti; in seconda  convocazione,  qualunque  sia  il  numero  dei
soggetti aderenti presenti o validamente rappresentati. 
    6. Ogni soggetto aderente ha diritto ad  un  voto  e  a  un  voto
aggiuntivo per ogni 100.000 euro  di  base  contributiva  dell'ultimo
esercizio per la quale sono scaduti i termini di comunicazione di cui
all'art. 20, comma 1. Il diritto di voto non puo'  essere  esercitato
dai soggetti aderenti che non abbiano regolarmente comunicato la base
contributiva nei termini e con le modalita' di cui all'art. 20, comma
1. 
    7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza  assoluta  dei  voti
complessivamente  spettanti   ai   soggetti   aderenti   presenti   o
validamente rappresentati. 
    8. Per le deliberazioni relative agli argomenti di  cui  all'art.
5, comma 2, lettera g) e h) e' necessaria: 
      a) la presenza di tanti  soggetti  aderenti  che  rappresentino
piu' della meta' dei voti complessivamente spettanti; 
      b) l'approvazione di almeno i due terzi dei voti  rappresentati
in Assemblea. 
    9. Le votazioni per le nomine alle cariche statutarie si svolgono
secondo le modalita' di cui all'art. 7, e con le procedure  stabilite
dall'Assemblea su proposta del Presidente. 
    10. Le deliberazioni dell'Assemblea,  prese  in  conformita'  del
presente statuto, vincolano tutti i soggetti aderenti, anche  se  non
intervenuti o dissenzienti. 
    11. Di ogni Assemblea viene  redatto  verbale,  sottoscritto  dal
Presidente e dal segretario o dal notaio.