(Statuto-art. 7)
                               Art. 7. 
    Comitato di gestione - Nomina membri del Comitato di gestione 
 
    1. Il Comitato di gestione e' composto di sette o nove  membri  a
seconda  che  i  soggetti  legittimati  che  abbiano  presentato   le
designazioni siano rispettivamente in  numero  non  superiore  a  tre
ovvero maggiore di tre. 
    2. Il numero dei membri e' deliberato dall'Assemblea. 
    3. La ripartizione dei membri tra categorie di soggetti  aderenti
avviene nel rispetto del principio di  proporzionalita'  in  funzione
della base contributiva relativa all'ultimo esercizio  per  cui  sono
scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20,  comma  1,  in
modo che: 
      la  maggioranza  assoluta  dei  membri  sia   attribuita   alla
categoria di soggetti aderenti cui e' riferibile la maggioranza della
base contributiva, come sopra definita; 
      i restanti membri siano ripartiti tra  le  altre  categorie  di
soggetti aderenti in modo tale che, se  tali  categorie  sono  almeno
due,  alla  categoria  che,  tra  di  esse,   rappresenti   la   base
contributiva piu' alta, siano attribuiti due membri. 
    4. Le designazioni possono essere presentate  dalle  Associazioni
di categoria di soggetti  aderenti  al  Fondo  che  abbiano  ricevuto
delega  per  almeno  il  2%  dei  voti  assembleari  complessivamente
spettanti agli aderenti. Ciascuna Associazione puo' designare  membri
per una sola delle categorie di cui al comma 3. 
    5. Le designazioni  possono  essere  presentate  anche  da  tanti
aderenti  non   iscritti   alle   Associazioni   di   categoria   che
rappresentino almeno i due terzi di tutti gli aderenti. 
    6. Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  6,  comma  1,  le
designazioni  devono  pervenire  al  Fondo  almeno   quattro   giorni
lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. 
    7. Sulla base delle designazioni di cui ai  commi  che  precedono
viene sottoposta al voto dell'Assemblea un'unica lista di  candidati,
con indicazione dei rispettivi designanti. Il numero dei membri e  la
lista sono approvati con la maggioranza prevista dall'art.  6,  comma
7. Ove nella lista siano indicati candidati  in  numero  superiore  a
quello deliberato dall'Assemblea nel rispetto dei criteri di  cui  al
comma  3,  ciascun  votante  esprime  la   propria   preferenza   con
indicazione nominativa dei candidati per i quali intende esprimere il
proprio voto. Nel rispetto dei criteri di cui ai commi che precedono,
risultano eletti i  candidati  che  avranno  ricevuto,  per  ciascuna
categoria, il maggior numero di voti. Nel caso di  parita'  di  voti,
viene eletto il candidato piu' anziano di eta'.