Art. 9. Durata dell'incarico - Rinuncia 1. Il Comitato di gestione elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente. 2. I membri del Comitato di gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 3. Il membro del Comitato di gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni del Comitato per tre volte consecutive, decade dalla carica. 4. Il membro del Comitato di gestione che rinunci all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio sindacale. 5. Il Comitato di gestione nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, che puo' essere scelto anche al di fuori dei propri membri. 6. Qualora uno o piu' membri del Comitato di gestione vengano a cessare dalla carica nel corso dell'esercizio, il Comitato provvede alla sostituzione per cooptazione, nel rispetto del criterio di composizione di cui all'art. 7, comma 1, nominando le persone tempestivamente designate da chi aveva designato i membri cessati dalla carica. I membri cosi' nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Comitato di gestione nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. I membri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. 7. Qualora venga a cessare la maggioranza dei membri in carica, decade l'intero Comitato di gestione, che rimane in carica fino alla nomina dei nuovi membri. L'Assemblea viene tempestivamente convocata per le nuove nomine.