(Statuto-art. 9)
                               Art. 9. 
                   Durata dell'incarico - Rinuncia 
 
    1. Il Comitato di gestione elegge nel proprio seno il  Presidente
ed un Vice Presidente. 
    2. I membri  del  Comitato  di  gestione  durano  in  carica  tre
esercizi e sono rieleggibili. 
    3. Il membro del Comitato di  gestione  che,  senza  giustificato
motivo, non partecipa  alle  riunioni  del  Comitato  per  tre  volte
consecutive, decade dalla carica. 
    4. Il membro del Comitato di  gestione  che  rinunci  all'ufficio
deve darne comunicazione scritta al Presidente e  al  Presidente  del
Collegio sindacale. 
    5. Il Comitato di gestione nomina, su proposta del Presidente, un
Segretario, che puo' essere scelto  anche  al  di  fuori  dei  propri
membri. 
    6. Qualora uno o piu' membri del Comitato di gestione  vengano  a
cessare dalla carica nel corso dell'esercizio, il  Comitato  provvede
alla sostituzione per  cooptazione,  nel  rispetto  del  criterio  di
composizione di  cui  all'art.  7,  comma  1,  nominando  le  persone
tempestivamente designate da chi aveva  designato  i  membri  cessati
dalla carica. I membri cosi' nominati restano  in  carica  fino  alla
prima  Assemblea  successiva,  che  provvede   all'integrazione   del
Comitato di gestione nel rispetto delle norme di cui  all'art.  7.  I
membri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli  in  carica
all'atto della loro nomina. 
    7. Qualora venga a cessare la maggioranza dei membri  in  carica,
decade l'intero Comitato di gestione, che rimane in carica fino  alla
nomina dei nuovi membri. L'Assemblea viene tempestivamente  convocata
per le nuove nomine.