Art. II.6. Direttore generale 1. Il Direttore generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi strategici forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale tecnico-amministrativo e della corretta e trasparente amministrazione dell'Ateneo. 2. In particolare il Direttore generale: a) svolge le attivita' di organizzazione e gestione del personale tecnico-amministrativo e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; b) formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo dell'Ateneo nelle materie di sua competenza; c) propone agli organi competenti le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento delle funzioni dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione e dell'attuazione del documento di programmazione triennale; d) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati; e) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, adottando i relativi atti anche di rilevanza esterna, salvo quelli delegati ai dirigenti, esercitando i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza; f) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici; g) predispone per il Rettore, sulla base della programmazione finanziaria e del riparto anche pluriennale delle risorse, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni tecniche; h) definisce, in coerenza con gli indirizzi strategici dettati dal Consiglio di amministrazione, gli obiettivi che i dirigenti e i funzionari apicali devono perseguire, attribuendo le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie; i) attribuisce ai dirigenti e ai funzionari apicali gli incarichi e le responsabilita' di specifici progetti e gestioni; j) coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone, ove necessario, l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21, decreto legislativo n. 165/2001; k) promuove, direttamente o su proposta dei dirigenti o dei funzionari apicali preposti, qualora ne ricorrano gli estremi ai sensi della normativa vigente, l'apertura di procedimenti disciplinari nei confronti del personale tecnico-amministrativo; l) definisce misure idonee a garantire la trasparenza della gestione, a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto delle misure stesse da parte dei dipendenti; m) provvede al monitoraggio delle attivita' a piu' elevato rischio di corruzione svolte nell'Ateneo, disponendo la rotazione periodica del personale ad esse addetto; n) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti e dei funzionari apicali; o) propone al Consiglio di amministrazione la resistenza alle liti o la soluzione conciliativa delle stesse. 3. La funzione di Direttore generale e' attribuita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta presentata dal Rettore, coadiuvato dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, all'esito di una procedura di selezione pubblica, mediante sottoscrizione di un contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile. 4. La funzione di Direttore generale e' attribuita a persona di comprovata esperienza pluriennale in attivita' dirigenziali e in possesso di idonea qualificazione professionale. Qualora l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve collocarsi in aspettativa senza assegni per la durata del contratto. 5. Al Direttore generale spetta il trattamento economico determinato dal Consiglio di amministrazione in conformita' ai criteri e ai parametri fissati dalla normativa vigente. 6. Il Direttore generale puo' nominare un Vicario, scegliendolo tra i dirigenti in servizio presso l'Ateneo, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vicario decade alla cessazione del Direttore generale dalle proprie funzioni.